Fonti Regioni speciali e Province autonome

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CONS. STATO, sez. VII, 2 gennaio 2024, n. 5

L’Amministrazione civica, con il secondo motivo di appello, deduce: […] Mancata notificazione dello stesso al Ministero dell'Interno.

[…]  Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2799/2017 si era già pronunciato su una eccezione analoga «quanto all'eccepita inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio del Ministero dell'Interno (che l'amministrazione appellante ricollega al fatto che l'ordinanza impugnata rientrerebbe nel novero di quelle di necessità ed urgenza adottate dal Sindaco, quale ufficiale di governo) è sufficiente osservare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le più recenti Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2017 n. 774; 24 luglio 2016, n. 3369; 22 marzo 2016, n. 1189), presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, e la provvisorietà e la tempestività dei suoi effetti, caratteristiche tutte che nel caso di specie  (anche a voler prescindere dalla natura regolamentare dell'ordinanza stessa) difettano totalmente».

CONS. STATO, sez. V, 20 febbraio 2024, n. 1674

L’Intesa del 7 settembre 2017 raggiunta in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 936, della legge n. 208 del 2015 (a mente del quale «Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età.

Corte Giustizia Tributaria, I grado Frosinone sez. I, 13 dicembre 2023, n. 457

In materia di tributi locali, il Comune ha la facoltà e non l'obbligo di non esigere il pagamento dei tributi locali da parte delle vittime di usura, sicché nelle ipotesi in cui nel regolamento comunale non sia espressamente esplicitata tale facoltà, nei confronti delle vittime di usura o estorsione non sussiste alcuna ipotesi di esonero o rimborso.

CONS. STATO, sez. VI, 14 dicembre 2023, n. 10789

Ex art. 4 co. 1 lett. a) della l. n. 36/2001: "Lo Stato esercita le funzioni relative: a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 12".

CONS. STATO, sez. VI, 30 gennaio 2024, n. 915

Il T.R.G.A., sezione Autonoma di Bolzano, con la sentenza n. 236/2019, appellata, aveva accolto parzialmente il ricorso di alcuni agricoltori, annullando due delibere del Consiglio comunale di Malles in Val Venosta che limitavano sostanzialmente l'utilizzo di alcuni prodotti fitosanitari ed erbicidi.

CONS. STATO, sez. VII, 14 marzo 2024, n. 2490

La deliberazione del Consiglio Comunale di Celle di San Vito (FG) n. 38 del 28 dicembre 2012, avente a oggetto l'approvazione definitiva della ricognizione generale delle terre demaniali di uso civico e del relativo regolamento comunale, è indubbiamente atto generale, soggetto a pubblicazione e non certo a notifica individuale a singoli destinatari.

CONS. stato, sez. V, 15 gennaio 2024, n. 454

Per consolidata giurisprudenza, le norme regolamentari vanno immediatamente impugnate solamente allorché siano suscettibili di produrre, in via diretta ed immediata, una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica di un determinato soggetto, mentre nel caso di volizioni astratte e generali, suscettibili di ripetuta applicazione e che esplichino effetto lesivo solo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo, la norma regolamentare non deve essere oggetto di autonoma impugnazione, la quale sarebbe peraltro inammissibile per difetto di una lesione attuale e concreta, ma deve essere impugnata unitamente al provvedimento applicativo di cui costituisce l'atto presupposto, in quanto solamente quest'ultimo rende concreta la lesione degli interessi (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 13 novembre 2019, n. 7797; V, 2 novembre 2017, n. 5071). Detto in altri termini, l'atto applicativo della norma regolamentare è quello che, per primo, rende attuale la lesione in nuce prefigurata dalla volizione astratta.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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