Fonti Regioni speciali e Province autonome

Novità legislative riguardanti le Province Autonome di Bolzano e Trento (2/2024)

NOVITÀ LEGISLATIVE RIGUARDANTI LE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E TRENTO

(gennaio-giugno 2024)

La norma di attuazione è finalizzata a definire le competenze legislative della Provincia autonoma di Bolzano in materia di volontariato, promuovendo per gli enti iscritti nell’elenco provinciale l’accessibilità ai vantaggi economici provinciali e comunali nonché alle agevolazioni tributarie, in analogia a quanto previsto dalla disciplina statale per gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

 

Dopo l’introduzione di tale Registro, era subito emersa per la Provincia autonoma di Bolzano la necessità di tutelare le peculiarità socioculturali, linguistiche e storiche del territorio. Esigenza riconosciuta dal legislatore statale: le disposizioni della nuova legge sul Terzo Settore si applicano, infatti, nel rispetto dello Statuto di autonomia e prevedono un’apposita salvaguardia per le Province autonome. Il Governo aveva inoltre accolto anche l'ordine del giorno presentato alla Camera dagli onorevoli Gebhard, Plangger e Schullian e che lo impegnava a riconoscere l’autonomia dell’Alto Adige in questo settore e a prevedere l'istituzione di un apposito registro per la Provincia autonoma di Bolzano, anche con riferimento all'uso della lingua tedesca

Il nuovo comma 2-ter dell’art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 riporta la definizione di enti del Terzo settore. Con il comma 2-quater si precisa che la Provincia autonoma di Bolzano riconosce il ruolo del Centro servizi per il volontariato accreditato nel territorio provinciale. Il comma 2-quinquies prevede che la Provincia autonoma di Bolzano disciplini, con legge provinciale e nell’ambito delle materie di propria competenza, la tenuta di un elenco delle associazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attività d’interesse generale ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, non iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Il comma 2-sexies specifica che la disposizione si applica non solo agli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore successivamente all’entrata in vigore della presente norma, ma anche a quelli già iscritti al momento dell’entrata in vigore della stessa, in modo che siano inseriti nell’elenco provinciale tutti gli enti del Terzo settore con sede o ambito di operatività nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano. Il comma 2-septies stabilisce, infine, che la Provincia autonoma di Bolzano promuove e valorizza i rapporti e le forme di partenariato tra gli enti del sistema territoriale provinciale integrato e gli enti del Terzo settore.

 

La norma di attuazione non reca innovazioni sostanziali alla disciplina della materia, ma si limita ad estendere l’autonomia, già riconosciuta alla Provincia autonoma di Bolzano, anche alla Provincia autonoma di Trento. Oggi le competenze in materia di volontariato sono sostanzialmente identiche nelle due Province.

Osservatorio sulle fonti

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