Fonti Regioni speciali e Province autonome

Novità legislative riguardanti la Provincia autonoma di Bolzano (luglio-novembre 2023) (3/2023)

 

 Legge provinciale 18 luglio 2023, n. 13
“Gestione coordinata dei siti ed elementi oggetto di riconoscimenti UNESCO in provincia di Bolzano”

La legge definisce il quadro normativo per una gestione efficiente e coordinata del Patrimonio naturale, culturale e immateriale e degli altri siti o elementi oggetto di riconoscimenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano nonché di eventuali progetti di nuove candidature nell’ambito delle convenzioni e dei programmi UNESCO, al fine di assicurare la trasmissione dei citati siti ed elementi alle generazioni future.
La legge reca: le necessarie definizioni (art. 2); la ricognizione a livello provinciale dei riconoscimenti nell’ambito delle convenzioni e dei programmi UNESCO (art. 3); le competenze della Provincia in materia di riconoscimenti, convenzioni e programmi UNESCO (art. 4); i centri visita (art. 5); le nuove candidature (art. 6); alcune disposizioni specifiche in relazione alle Dolomiti, primo sito oggetto di riconoscimento UNESCO.

 

 Legge provinciale 16 agosto 2023, n. 19
“Disciplina della coltivazione di sostanze minerali”

La legge reca nuove disposizioni in materia di coltivazione di sostanze minerali, abrogando la legge prov. 19 maggio 2003, n. 7. La nuova disciplina si applica a tutte le cave, ai relativi impianti fissi e mobili, nonché alle infrastrutture e discariche di materiali di cava per le quali non sia necessaria una concessione ai sensi della legge prov. 10 novembre 1978, n. 67.
La legge definisce, quindi, le condizioni per la coltivazione di sostanze minerali e per il ripristino dell’area di coltivazione (art. 3); le modalità di presentazione e l’istruttoria delle domande di autorizzazione alla coltivazione (art. 4); i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione di sostanze minerali, il contenuto del provvedimento di autorizzazione, l’inizio dell’attività nonché le modalità di rigetto della domanda (art. 5); la proroga dell’autorizzazione (art. 6); la possibilità di trasferimento dell’autorizzazione a un nuovo soggetto successore (art. 7); le modalità di prestazione delle garanzie per la regolare esecuzione dei lavori tramite deposito cauzionale o fideiussione bancaria, nonché le modalità per lo svincolo delle stesse (art. 8); i motivi che determinano la limitazione o la revoca dell’autorizzazione alla coltivazione di sostanze minerali (art. 9); gli obblighi del titolare dell’autorizzazione e degli esercenti delle cave (artt. 10 e 11); le sanzioni amministrative e le somme da pagare quale onere di coltivazione (artt. 12 e 13); la disciplina l’attività di vigilanza e degli organi di controllo (art. 14).

 

Legge provinciale 26 settembre 2023, n. 24
“Adeguamenti in materia di democrazia diretta e partecipazione. Modifica della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, “Democrazia diretta, partecipazione e formazione politica”

La legge reca adeguamenti di natura tecnica, come la modifica di talune definizioni (es: “tutte le cittadine e i cittadini”, in luogo di “tutte le persone”), e alcune novità, come l’istituzione di un Ufficio per la formazione politica e la partecipazione. Si tratta di una struttura del Consiglio provinciale, che può essere insediata presso un istituto scientifico, con il compito di consolidare la coscienza democratica, di rafforzare la formazione politica della popolazione, di favorire la comprensione e il consenso per l’autonomia provinciale nonché di accompagnare e sostenere i processi partecipativi e i referendum. L’istituzione di tale ufficio è di competenza dell’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, presso il quale è insediato un organismo di raccordo quale unità organizzativa autonoma (art. 1).
Un'altra modifica di rilievo riguarda il Consiglio delle cittadine e dei cittadini, istituito a tempo determinato dalla presidenza del Consiglio provinciale, del cui svolgimento è incaricato l’ufficio per la formazione politica e la partecipazione e che avrà il compito di esaminare una questione specifica d’interesse collettivo riguardante la legislazione provinciale. Su istanza di 300 cittadine e cittadini, il Consiglio delle cittadine e dei cittadini verrà istituito e si terrà in ogni caso, a prescindere dall’approvazione all’unanimità della delibera di istituzione. Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini non prende decisioni, ma esprime suggerimenti e raccomandazioni sulla questione sottopostagli, che potranno essere utilizzati come base per ulteriori discussioni e come preparazione al processo decisionale. Al termine di ogni Consiglio delle cittadine e dei cittadini verrà redatta una relazione, trasmessa alle/ai partecipanti al Consiglio, nonché alle consigliere e ai consiglieri provinciali e verrà pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio provinciale (art. 12).

 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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