In data 16 ottobre 2024 il Senato ha definitivamente approvato il ddl n. 824, recante modifica dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.
Il provvedimento approvato assorbe altre proposte di legge sul tema e introduce nell’ordinamento una ipotesi di “reato universale” in materia intervenendo sull'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, che già puniva la surrogazione di maternità in Italia con pene che vanno dalla reclusione (da tre mesi a due anni) a multe tra 600.000 e un milione di euro. La modifica estende la giurisdizione italiana a queste condotte anche se compiute all'estero da cittadini italiani, anche in Paesi dove la pratica è considerata conforme a norme di legge. L'obiettivo dichiarato è quello di contrastare il "turismo procreativo", attraverso il quale si intende aggirare il divieto di maternità surrogata in Italia.
Nel merito, il provvedimento modifica l'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, che, al comma 6, prevede i delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità che si esplicano attraverso le condotte tipiche della realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione individuate dallo stesso comma 6, punendo chiunque metta in atto tali condotte con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 euro a 1 milione di euro.
La disposizione in parola aggiunge un nuovo periodo al comma 6 dell'articolo 12, al fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano riferibili al delitto di surrogazione di maternità anche se poste in essere in territorio estero, con conseguente applicazione delle pene previste dal primo periodo. La norma consente dunque di perseguire penalmente condotte commesse in un Paese estero anche quando tale Paese non qualifichi le stesse come illecite, avvalendosi di una possibilità già prevista a determinate condizioni dall'ordinamento penale italiano.
Il nuovo periodo del comma 6 prevede testualmente che “Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana”.
Una prima questione, messa in evidenza già in fase di approvazione della disposizione[1], è quella della tutela dei minori che sono coinvolti e che è stata affrontata da alcune significative pronunce della Corte costituzionale (ex multis, cfr. sentenza n. 272 del 2017; sentenza n. 33 del 2021).
Tali pronunce della Corte hanno propriamente evidenziato il disvalore rappresentato dalla pratica della surroga di maternità che “offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane” (sent. n. 272 del 2017).
Con la sentenza n. 33 del 2021, inoltre, la Corte costituzionale si è rivolta al legislatore affinchè intervenisse al fine di rintracciare un corretto bilanciamento tra il divieto di ricorso alle tecniche di surroga di maternità e l'imprescindibile necessità di garantire il diritto dei minori ad avere una famiglia.
La Corte ha specificato che l’istituto dell’adozione in casi speciali si rivela non del tutto sufficiente a garantire l’interesse superiore del minore e ha evidenziato la necessità di un indifferibile intervento del legislatore in materia al fine di approntare tutele specifiche di garanzia del preminente interesse del minore coinvolto.
Una seconda questione concerne l’intervento sul principio generale della territorialità dei reati e della punibilità di un reato commesso da un cittadino italiano all'estero mediante il ricorso al principio di doppia incriminazione, che rappresenta un requisito per la punibilità, nonché uno strumento di regolazione dei rapporti internazionali tra Stati (criterio della reciprocità).
Il nostro ordinamento include, infatti, alcune norme che prevedono reati che possono essere perseguiti a livello universale, e precisa - agli articoli 7, 8 e 9 del codice penale - come e in quali circostanze.
La novella legislativa andrebbe, dunque, letta in combinato con le disposizioni menzionate del codice penale e, in particolare, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, qualsiasi delitto comune punito con una pena inferiore ad un minimo di tre anni è punibile se commesso all'estero a istanza o querela di parte, ma anche a richiesta del Ministro della giustizia.
I reati che hanno un carattere di universalità, previsti dal nostro ordinamento, sono reati caratterizzati da particolare gravità e configurazione, e che sono percepiti come particolarmente offensivi a livello internazionale (si pensi ai crimini di guerra, tortura, genocidio, terrorismo).
La relazione di accompagnamento al provvedimento riconduce la surroga di maternità, quale reato universale, ai casi contenuti nell'articolo 7, comma 5, del codice penale, che fanno riferimento a beni e valori, la cui tutela è riconosciuta di interesse dell'intera comunità internazionale.
Su questo potrebbero essere sviluppati ulteriori approfondimenti circa le modalità secondo le quali i beni e valori protetti sono riconosciuti di interesse dell'intera comunità internazionale, considerato anche che la pratica della surroga di maternità risulta essere consentita in alcuni Stati, di cui 6 in Europa[2].
[1] Cfr. resoconto stenografico della seduta n. 232 del 16 ottobre 2024 del Senato.
[2] Cfr. https://www.associazionelucacoscioni.it/mappa-leggi-gpa.