Il ddl n. 1146 recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale” è attualmente in corso di esame in Commissione al Senato dopo essere stato presentato, di iniziativa governativa, in data 20 maggio 2024.
Il Consiglio dei Ministri lo ha deliberato nella seduta n. 78 del 23 aprile 2024 ove viene anche specificato che “il disegno di legge non si sovrappone al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale approvato lo scorso 13 marzo dal Parlamento Europeo, di prossima emanazione, ma ne accompagna il quadro regolatorio in quegli spazi propri del diritto interno, tenuto conto che il regolamento è impostato su un’architettura di rischi connessi all’uso della intelligenza artificiale (IA)”.
Le norme approvate riguardano cinque ambiti fondamentali quali la strategia nazionale, le autorità nazionali, le azioni di promozione, la tutela del diritto di autore, le sanzioni penali. Il ddl in parola contiene, inoltre, all’art. 22, disposizioni di delega al governo per adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento UE in materie come l’alfabetizzazione dei cittadini in materia di IA e la formazione da parte degli ordini professionali per professionisti e operatori. La delega riguarda anche il riordino in materia penale per adeguare reati e sanzioni all’uso illecito dei sistemi di IA.
Il testo si compone di 26 articoli.
Mentre l’art. 1 del ddl stabilisce finalità e ambito di applicazione, l’art. 2 recepisce e specifica le definizioni di sistemi di intelligenza artificiale”, “dato”, e “modelli di intelligenza artificiale” a partire dal diritto unionale che fa riferimento ai numerosi regolamenti recentemente approvati in materia.
I principi generali sono contenuti negli articoli 3, 4, 5 del ddl che fanno riferimento, tra gli altri, a un approccio antropocentrico, al rispetto delle istituzioni democratiche, dei diritti fondamentali e al divieto di discriminazione.
L’articolo 6 esclude dall’ambito applicativo della disciplina prevista dal disegno di legge le attività connesse ai sistemi e modelli di intelligenza artificiale, condotte dagli organismi preposti alla sicurezza nazionale, alla cybersicurezza, alla difesa nazionale
Le disposizioni successive disciplinano l'integrazione dell’IA in settori critici quali sanità e tutela delle disabilità (art. 7), la ricerca e sperimentazione scientifica (art. 8), il fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanitò digitale (art. 9), il lavoro (art. 10), informazione e riservatezza dei dati personali (art. 4), lo sviluppo economico (art. 5), le professioni intellettuali (art. 12), la pubblica amministrazione (art. 13), l’attività giudiziaria (art. 14 e art. 15), la cybersicurezza nazionale (art. 16), gli investimenti nel settore con un’autorizzazione di spesa di 1 mld di euro (art. 21), la tutela degli utenti (art. 23), il diritto d’autore, per la disciplina specifica delle opere create con l’ausilio dell’IA (art. 24) e, infine, la tutela penale (art. 25), con l’introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi mediante l’impiego di sistemi di Intelligenza artificiale, di circostanze aggravanti speciali per determinati reati e l’introduzione di una nuova fattispecie penale.
Rispetto alla governance del sistema occorre dire che il ddl attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri un ruolo centrale nella definizione e attuazione della strategia nazionale per l’IA (art. 17), individua nell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e nell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) le Autorità nazionali per l’IA (art. 18), delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento europeo del 13 marzo 2024, in particolare nel settore dell’alfabetizzazione in materia di IA nei percorsi scolastici e universitari e a definire la disciplina nei casi di uso illecito dell’ IA (art. 22).