Il disegno di legge, ddl n. 1236, di iniziativa governativa, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario”, approvato dalla Camera in data 18 settembre 2024, è attualmente in corso di esame in commissione al Senato[1].
Il testo si compone di 38 articoli che spaziano dalle modifiche al codice penale, ai benefici per le vittime dell’usura[2], alla repressione dei reati di truffa[3], passando per le norme che tutelano le Forze armate, quelle di Polizia e i Vigili del Fuoco, sino alle norme sul rafforzamento della sicurezza negli istituti penitenziari[4].
Il ddl contiene una serie di norme che parrebbero essere accomunate da alcuni principi generali quali la necessità di “tutela della sicurezza” e l’esigenza di “mantenimento dell’ordine sociale”.
Autorevoli studiosi hanno affermato che le disposizioni del ddl sono dirette a garantire non tanto la tutela dell’ordine pubblico materiale bensì quella di un più generale ordine pubblico ideale[5].
Un altro aspetto evidenziato riguarda la caratterizzazione degli interventi programmati non secondo ipotesi generali e astratte ma in ragione delle identità delle vittime, del bene offeso, della persona dell’autore o del luogo di commissione dei fatti[6].
Il ddl introduce una trentina di modifiche al codice penale formulando venti nuovi reati, estendendo sanzioni e aggravanti, e in alcuni casi ampliando le pene previste per reati già esistenti.
Altri autorevoli studiosi hanno evidenziato la necessità pro futuro di una possibile valutazione, nell’ambito dell’analisi di impatto della legislazione, degli effetti “carcerogeni” derivanti dall’approvazione di pacchetti di misure che si imperniano sul ricorso alla sanzione penale[7].
Il ddl in parola ha inteso affrontare questioni di grande rilevanza sociale (si veda la questione delle esigenze abitative; quella della microcriminalità sui mezzi e nei centri di trasporto; quella della situazione carceraria) che probabilmente richiederanno anche interventi più ampi includenti misure d’ordine economico e/o sociale (impostazione che è stata seguita per l’art. 37, in tema di lavoro penitenziario).
Abbiamo anticipato che la ratio legis dell’intervento pare imperniata sul ricorso alla logica di rafforzamento sanzionatorio e di controllo che costituiscono una cifra specifica del ddl in parola.
Nell’ambito di questa tipologia di intervento normativo menzioniamo le seguenti misure.
Il comma 1 dell’art. 1, lett. a), del ddl introduce nel codice penale l’art.270.quinquies.3 volto a punire il delitto di “Detenzione di materiale con finalità di terrorismo”.
L’articolo 10 del ddl prevede l’inserimento nel codice penale, nell’ambito dei delitti contro il patrimonio, dell’articolo 634-bis (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui) e nel codice di procedura penale dell’articolo 321-bis (Reintegrazione nel possesso dell’immobile).
Il ddl, art. 11, comma 1, introduce nell’art. 61 c.p. una nuova aggravante comune, nuovo numero 11-decies del comma 1, che consiste nella commissione del fatto all’interno o nelle immediate vicinanze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all’interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri.
L’articolo 12, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, modifica il terzo comma dell’art. 635 c.p. al fine di prevedere un inasprimento delle pene per il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia.
Il differimento obbligatorio dell’esecuzione della pena di cui all’art. 146 c.p. per le donne incinte e le madri di minori viene abrogato.
Più nel dettaglio, l’articolo 15 del ddl interviene (lett. a) del comma 1) sull’art. 146 c.p., che disciplina i casi di rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena abrogando i numeri 1 e 2 del primo comma, ovvero quelli concernenti il differimento obbligatorio della pena per le donne incinte e le madri di infanti di età inferiori a un anno.
L’articolo 16 introduce modifiche all’articolo 600-octies c.p., relativo al reato di impiego di minori nell’accattonaggio.
Più nel dettaglio, il comma 1, lett. a) della disposizione in esame incide sul primo comma dell’articolo 600-octies c.p., prevedendo che sia punito l’impiego nell’accattonaggio di minori fino ai sedici anni di età (non più fino ai quattordici anni) ed innalzando la pena per tali condotte da uno a cinque anni di reclusione, in luogo dei tre anni attualmente previsti come massimo edittale.
Il ddl rafforza le tutele previste per le Forze dell’ordine e le Forze Armate introducendo una nuova aggravante in caso di minaccia o violenza a pubblico ufficiale (art. 336) o di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337).
L’articolo 19, modificato nel corso dell’esame alla Camera, reca modifiche gli articoli 336, 337 e 339 del codice penale, introducendo una circostanza aggravante dei delitti di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, prevedendo il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla predetta aggravante e introducendo – in virtù di un emendamento approvato nel corso dell’esame alla Camera - un’ulteriore circostanza aggravante dei delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, di resistenza a pubblico ufficiale e di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi componenti, se il fatto è commesso al fine di impedire la realizzazione di un’opera pubblica o di un’infrastruttura strategica.
Il provvedimento introduce una nuova fattispecie di reato, che punisce chi provoca lesioni a un pubblico ufficiale o a un soggetto esercente una professione sanitaria.
L’articolo 20 modifica l’art. 583-quater c.p., introducendo la nuova fattispecie di reato di lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni.
In particolare, il comma 1, lett. a) modifica il primo comma dell’art. 583-quater c.p (Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali).
L’articolo 21, introdotto dalla Camera, al comma 1 consente alle Forze di polizia di utilizzare dispositivi di videosorveglianza indossabili nei servizi di mantenimento dell’ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno. Il comma 2 rende possibile l’utilizzo della videosorveglianza nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale.
[1] Cfr. https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/58519.htm. Cfr. Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario, Servizio Studi del Senato, 30 settembre 2024.
[2] L’articolo 33 del ddl, modificato nel corso dell’esame alla Camera, istituisce un albo di esperti che affianchino gli operatori economici vittime di usura ai fini del reinserimento nel circuito economico legale, stabilendo anche le norme fondamentali che disciplinano compiti, incompatibilità e decadenza, durata dell’incarico e compenso dei suddetti esperti.
[3] L’articolo 11 del ddl, come modificato nel corso dell’esame alla Camera, oltre ad introdurre una nuova circostanza aggravante comune, reca ulteriori modifiche al codice penale volte a rendere più incisiva la repressione del fenomeno delle truffe nei confronti delle persone anziane.
[4] Il ddl mira a rafforzare la sicurezza all’interno degli istituti penitenziari, introducendo un’aggravante al reato di istigazione a disobbedire alle leggi di cui all’art. 415 c.p e introduce un nuovo reato che punisce le rivolte all’interno degli istituti penitenziari.
L’articolo 26, modificando alcune disposizioni del codice penale, introduce misure riguardanti la sicurezza all’interno degli istituti penitenziari, quali l’aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi di cui all’art. 415 c.p., se commesso all’interno di un istituto penitenziario o a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute; il delitto di rivolta all’interno di un istituto penitenziario, di cui al nuovo art. 415-bis c.p.
L’articolo 34 reca modifiche all’ordinamento penitenziario volte a ricomprendere l’aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi e il delitto di rivolta all’interno di un istituto penitenziario nel catalogo dei reati per i quali la concessione di benefici penitenziari è subordinata alla mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva; istituire un termine di 60 giorni entro cui l’amministrazione penitenziaria deve esprimersi nel merito sulle proposte di convenzione relative allo svolgimento di attività lavorative da parte di detenuti ricevute.
[5] Cfr. l’audizione presso le Commissioni Affari costituzionale e Giustizia del Senato della Repubblica, sul disegno di legge A.S. n. 1236 del prof. Grosso, 22 ottobre 2024; l’audizione presso le Commissioni Affari costituzionale e Giustizia del Senato della Repubblica, sul disegno di legge A.S. n. 1236 della prof.ssa Algostino, 8 ottobre 2022.
[6] Cfr. l’audizione presso le Commissioni Affari costituzionale e Giustizia del Senato della Repubblica, sul disegno di legge A.S. n. 1236 del prof. Luciani, 8 ottobre 2024.
[7] Cfr. l’audizione presso le Commissioni Affari costituzionale e Giustizia del Senato della Repubblica, sul disegno di legge A.S. n. 1236 del prof. Ruotolo, 8 ottobre 2024.