Giurisprudenza costituzionale

Rubriche

Sentenza n. 130/2020 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 26/06/2020 – Pubblicazione in G.U. 01/07/2020, n. 27

Motivo della segnalazione

La sentenza, emessa dalla Corte costituzionale in ordine a questioni di costituzionalità in via principale, concerne disposizioni della legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2018, n. 24 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie). Ad essere impugnate dal Governo sono diverse disposizioni della legge, attinenti a profili e materie diverse. A risultare particolarmente rilevanti, ai fini della presente segnalazione, sono le argomentazioni adoperate dalla Corte per risolvere, nel senso della dichiarazione di incostituzionalità, una questione di legittimità costituzionale che investe profili relativi alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza in materia sanitaria.

Sentenza n. 126 del 2020 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 25/06/2020 – Pubblicazione in G.U. 01/07/2020 n. 27

Motivo della segnalazione

La questione sottoposta alla Corte dal Presidente del Consiglio riguarda la presunta illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3 e dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 28 giugno 2019, n. 38 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro per la sostituzione di personale collocato in quiescenza, del direttore generale e dei direttori. Modifiche alla l. r. 1/2009), per contrasto con gli artt. 3, 51, comma 1, 97, 117, comma 2, lett. l) e m) e comma 3 Cost.

Sentenza n. 119 del 2020 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 23/06/2020-  Pubblicazione in G.U. 24/06/2020, n. 26

Motivo della segnalazione

La decisione in questione concerne le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 64 della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), in riferimento agli artt. 3, 5, 114, secondo comma, 117, commi secondo, lettera l), e sesto, e 118 della Costituzione.

La disciplina de qua, a detta del giudice rimettente, avrebbe consentito “la deroga delle distanze dal confine fissate dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali, in tal modo ledendo, da un lato, l’esclusiva potestà legislativa dello Stato nella materia dell’ordinamento civile, dall’altro, l’autonomia dei Comuni nella pianificazione del loro territorio e, infine, la parità di trattamento dei proprietari frontisti nell’esercizio dello ius aedificandi.”

Sentenza  n. 116 del 2020 - Giudizio di legittimità in via principale
Deposito del 23/06/2020 -  Pubblicazione in G.U. 24/06/2020, n. 26

Motivo della segnalazione

La sentenza qui segnalata scaturisce da una q.l.c. sollevata dal TAR Molise. Il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale dell’art. 34-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96. Si tratta di una norma che va ad approvare il programma operativo straordinario (POS) per la Regione Molise per il triennio 2015-2018.

I parametri costituzionali individuati sono in primo luogo gli artt. 3 e 97 Cost., “in quanto la disposizione censurata, in contrasto con i princìpi di ragionevolezza, non contraddizione, legalità e imparzialità della pubblica amministrazione, recepirebbe in norma di legge il contenuto di un provvedimento amministrativo – il POS – potenzialmente illegittimo, con l’effetto di sanare e validare, in via postuma, i vizi di quel provvedimento programmatorio nonché quelli dei provvedimenti attuativi di esso.”

Sentenza n. 112 del 2020 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 12/06/2020 - Pubblicazione in G.U. 17/06/2020, n. 25

Motivo della segnalazione

La questione su cui la Consulta è stata chiamata a decidere verteva sulla conformità a Costituzione degli artt. 2, commi 2 e 6, e 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2001, n. 7 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Basilicata).
I parametri costituzionali indicati dal giudice a quo (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata) erano gli artt. 81, 97, primo comma, e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633