Qualità della normazione

Rubriche

Con legge regionale 8 agosto 2022, n. 18, Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità, (BURL n. 32, suppl. del 12 Agosto 2022), il Consiglio regionale lombardo ha apportato alcune modifiche alle funzioni, alle attività e alle forme di coordinamento di organi di tutela e garanzia regionali. Precipuo scopo dell’intervento, dichiarato in apertura della legge all’art. 1, è infatti quello di operare una sistematizzazione delle diverse figure di tutela previste in ambito regionale, alcune delle quali di recentissima istituzione. Gli organi coinvolti dalla riorganizzazione sono, in particolare, il Difensore regionale (legge regionale 6 dicembre 2020, n. 18), il Garante per l’infanzia e l’adolescenza (legge regionale 30 marzo 2009, n. 6), il Garante per la tutela delle vittime di reato (legge regionale 6 dicembre 2018, n. 22) e il Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità (legge regionale 24 giugno 2021, n. 10).

1. Un importante cambio di rotta in materia di organizzazione del Servizio Sanitario Regionale ha visto protagonista la Regione Marche, la quale, con l.r. 8 agosto 2022, n. 19, ha iniziato un’opera di ristrutturazione dell’assetto del SSR. La riforma non può dirsi del tutto inaspettata, posto che un malcontento generale nei confronti dell’Azienda unica era da tempo nell’aria a motivo del mancato raggiungimento delle finalità per le quali nel 2003 era nata. L’Asur si proponeva infatti di standardizzare e rendere omogenei prassi, comportamenti e servizi, oltre a garantire equità nell’accesso ai servizi sanitari, ma de facto si è poi rivelata lenta e appesantita nel suo funzionamento a causa della forte centralizzazione che la caratterizzava, unita ad un basso livello di responsabilizzazione a livello locale (Pesaresi, 2022).

1) Lo scorso 17 giugno 2022 è entrata in vigore la legge statutaria della regione Toscana che ha introdotto la figura del sottosegretario alla presidenza della giunta regionale.

Legge questa che permette alla regione Toscana di adeguare la composizione del proprio Esecutivo a quanto già previsto da altri statuti ordinari. Il sottosegretario non è una figura prevista presso tutti gli ordinamenti regionali e assume in ciascuno poteri ed autonomia differenti.

Il procedimento legislativo conclusosi con la promulgazione del 17 giugno, era partito con una prima deliberazione del 12 ottobre 2021.

La seconda deliberazione era intervenuta il successivo 9 febbraio nel rispetto di quanto previsto dall’art. 123 Cost. e dallo Statuto della regione Toscana in materia di modifiche ed integrazioni a quest’ultimo.

Si è atteso poi anche il termine di tre mesi dalla pubblicazione dell’avviso nel BURT ( in data 18 febbraio 2022) prima della pubblicazione.

Nel frattempo non vi è stata entro trenta giorni  impugnazione da parte del Governo della nuova normativa regionale di fronte alla Corte Costituzionale, né richiesta di referendum da parte di un quinto dei componenti il Consiglio regionale o di un cinquantesimo degli elettori della regione entro tre mesi.

Legge regionale 1 luglio 2022, n. 9 

Disposizioni in materia di intermodalità.

L’atto normativo in questione interviene su precedente norma regionale al fine di prorogare e integrare un regime di contributi per la l’istituzione, l’avvio e la realizzazione di servizi di trasporto marittimo e ferroviario nell’ambito dello sviluppo di un sistema intermodale in riferimento ai nodi logistici e portuali del territorio del Friuli Venezia Giulia. Tali misure conseguono a preventiva notifica e approvazione da parte della Commissione europea ai sensi della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Legge regionale 20 luglio 2022, n. 10 

Legge regionale di semplificazione per l’anno 2022. Modifiche alla legge regionale 7/2000.

La legge regionale 20 luglio 2022, n. 10 è indirizzata ad una complessiva manutenzione del Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso (legge regionale 20 marzo 20000, n. 7), con modifiche e integrazioni puntuali al fine di aggiornare i riferimenti normativi di alcune delle disposizioni in esso contenute e risolvere alcune problematiche interpretative emerse nell’applicazione delle discipline regionali di settore, con particolare riferimento alla disciplina della concessione di contributi ed incentivi regionali. Tra le altre, si segnalano interventi su: durata del vincolo di destinazione su beni immobili oggetto di incentivi regionali; modalità di assegnazione di incentivi (automatica e valutativa); necessità di garanzia fideiussoria in caso di erogazione anticipata degli importi (eliminata fino a 10.000 euro); rendicontazione della spesa con introduzione della fatturazione elettronica; compensazione automatica delle somme relative a coesistenti rapporti di credito e di debito nei confronti di un medesimo soggetto; semplificazione delle procedure di annullamento dei crediti inesigibili.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633