Qualità della normazione

Qualità della normazione (3/2022)

La riduzione del numero dei parlamentari comporta la necessità di modificare i regolamenti parlamentari. Quello del Senato è già stato modificato il 27 luglio e prevede (finalmente) la istituzione anche al Senato del Comitato per la legislazione. Questo il testo dell’art. 20 bis:

 

  1. Il Comitato per la legislazione è composto da otto senatori, scelti dal Presidente del Senato in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell’opposizione.
  2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di un anno ciascuno.
  3. Il Comitato esprime pareri sui disegni di legge discussi dall’Assemblea o dalle Commissioni in sede deliberante. Le Commissioni possono sempre deliberare di richiedere il parere del Comitato sugli schemi di atti normativi del Governo.
  4. Il parere del Comitato è espresso in tempo utile per la conclusione dell’esame, e comunque non oltre cinque giorni dalla trasmissione del testo. All’esame presso il Comitato partecipano il relatore incaricato dalla Commissione competente e il rappresentante del Governo.
  5. Il Comitato si esprime sulla valutazione di impatto e sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all’efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.
  6. Qualora le Commissioni che procedono in sede deliberante non intendano adeguare il testo del disegno di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, si applicano le disposizioni degli articoli 35, comma 2 e 40, commi 5, 6, 6 bis e 6 ter. Per i disegni di legge discussi in Assemblea dalla sede redigente, la Presidenza può ammettere la presentazione di emendamenti strettamente volti ad adeguare il testo in discussione alle condizioni contenute nel parere del Comitato.
  7. Le Commissioni possono deliberare di trasmettere al Comitato i disegni di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere ai sensi dei commi 5 e 6.
  8. Al Comitato sono assegnati i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, sui quali esprime entro cinque giorni il proprio parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla legislazione vigente.

Come vedremo, il Comitato del Senato, sopra descritto, non è la fotocopia del Comitato della Camera.

  1. Il Comitato per la legislazione è composto di dieci deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.
  2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno.
  3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro i termini indicati all’art. 73, comma 2, decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. All’esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante del Governo.
  4. Qualora ne sia fatta richiesta da un quinto dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all’efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell’esame. La richiesta deve essere presentata entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell’Assemblea relativamente al progetto di legge al quale è riferita, e non determina comunque modificazione al calendario dei lavori dell’Assemblea o della Commissione. Al termine dell’esame, il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento.  
  5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato alla relazione per l’Assemblea. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzienti il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.
  6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l’Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3 e 96 comma 4;

    6.bis   Le Commissioni, immediatamente dopo aver proceduto alla scelta del testo adottato come base per il seguito dell’esame ovvero, in mancanza, a conclusione dell’esame preliminare di cui all’art. 79, comma 2, trasmettono al Comitato i progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere a norma dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6.
  1. Il Presidente della Camera, qualora ne ravvisi la necessità, può convocare congiuntamente il Comitato per la legislazione e la Giunta per il Regolamento.

Le considerazioni che seguono non hanno potuto giovarsi della lettura dei lavori preparatori, e quindi potranno essere disattese quando si conoscerà il dibattito che ha portato a questa approvazione.

Composizione: al Senato i componenti sono 8 mentre sono 10 quelli della Camera. Entrambi i Comitati sono paritari. Presidenze a turno da uno dei suoi componenti, per un anno al Senato, per 6 mesi alla Camera, ma in realtà 10 mesi per decisione del 16 ottobre 2001 della Giunta per il Regolamento.

Diverse sono le competenze dei due Comitati.

 Alla Camera il Comitato deve dare parere obbligatorio sui disegni di legge contenenti disposizioni di delega o di delegificazione e sui disegni di conversione dei decreti legge. Intervento facoltativo, invece, sui progetti di legge ordinari, possibile solo se richiesto da un quinto dei componenti della Commissione di merito presso cui si svolge l’esame del provvedimento.

Anche il Comitato del Senato deve dare parere sui disegni di legge di conversione dei decreti legge “anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti legge, previste dalla legislazione vigente” (comma 8).

Diventa, invece, non generale ma solo se deliberato dalle Commissioni, l’esame dei disegni di legge “recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge” (comma7).

Sembra quindi che il Comitato del Senato abbia minori competenze di quello della Camera. Ma probabilmente non è vero perché il terzo comma prevede che “Il Comitato esprime pareri sui disegni di legge discussi dall’Assemblea o dalle Commissioni in sede deliberante”.

Pare quindi che su qualsiasi decisione del Senato, presa dall’Assemblea o da una Commissione in sede deliberante, possa intervenire il Comitato, con esclusione dei disegni di legge di cui al comma 7 che, come abbiamo visto, richiedono la delibera della Commissione.

Se così fosse, il nuovo Comitato del Senato avrebbe competenze molto più estese di quelle del Comitato della Camera che, come abbiamo visto, può intervenire, senza bisogno della richiesta delle Commissioni, solo per le leggi di delega, di delegificazione e di conversione dei decreti legge  

Forti perplessità suscita l’inizio del quinto comma, secondo il quale “Il Comitato si esprime sulla valutazione di impatto dei testi”. La valutazione di impatto è operazione che rientra fra quelle previste dall’AIR che, come dice l’abbreviazione, consiste nell’analisi di impatto della regolamentazione nei confronti delle imprese, dei cittadini e della pubblica amministrazione, valutazione che richiede anche competenze diverse da quelle giuridiche, mentre il  compito del Comitato  è quello di “valutare la qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità , alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché alla efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente”: che è quello che già fa il Comitato della Camera. Forse, allora, il Comitato del Senato si dovrà limitare a verificare che la valutazione dell’impatto dei disegni di legge fatta dal Governo, quando prescritta (perché l’AIR non va fatta per tutti i disegni di legge), sia fatta in modo adeguato e convincente.

I pareri del Comitato del Senato, come quelli del Comitato della Camera, non sono mai vincolanti e quindi possono essere disattesi dalle Commissioni, ma in modo diverso.

In caso di disegno di legge assegnato alla Commissione in sede deliberante o redigente, il disegno di legge è rimesso all’Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al parere del Comitato. In caso di esame in sede referente invece, qualora la Commissione non abbia adeguato il testo del disegno di legge alle condizioni formulate nel parere, deve indicare le ragioni nella relazione all’Assemblea. Lo stesso avviene per il Comitato della Camera.

La previsione di un Comitato per la legislazione anche al Senato 25 anni dopo  quello della Camera è il segno che la buona qualità della legislazione dello Stato è un valore da realizzare, che però dovrà accompagnarsi con la buona qualità della normativa comunitaria e regionale perché sempre più spesso la normativa statale dà attuazione a regolamenti o direttive comunitarie e, nelle tante materie di legislazione concorrente, la normativa statale deve limitarsi a fissare i principi fondamentali, cosicché è la normativa regionale quella che completa il comando rivolto ai cittadini. Il Comitato per la legislazione al Senato è dunque un passo avanti nella realizzazione della buona qualità della normazione, ma tanta è ancora la strada da percorrere.  

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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