Legge regionale Piemonte, 9 dicembre 2009, n. 31
Con la l.r. n. 31 del 2009, il Piemonte istituisce il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, organo monocratico istituito presso il Consiglio regionale che si avvale, nel proprio operato, delle strutture del Difensore civico regionale, con il quale collabora attraverso la reciproca comunicazione di situazioni di interesse comune.
Il Garante viene istituito in attuazione della disposizione dell’art. 11, c. 2, dello Statuto regionale, e le sue funzioni sono elencate dall’art. 2 della l.r. in oggetto.
Tra le stesse, si rileva la vigilanza del rispetto sul territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, delle altre convenzioni europee ed internazionali in materia di tutela dei minori, nonché della legislazione nazionale e regionale vigente.
La norma introduce numerose collaborazioni tra il Garante ed altri enti regionali i quali vigilano sulle componenti sociali che maggiormente coinvolgono il quotidiano vivere dei minori, attribuendo all’organo poteri di segnalazione delle situazioni di omissione da parte delle autorità competenti e di adozione di specifici provvedimenti a rimedio delle stesse, a tutela di interessi diffusi e di diritti individuali (Francesco Marzano, Silvia Menichini).