Legge regionale Toscana 19 novembre 2009, n. 69
Note: In attuazione dell’art. 3, comma 2, «Principi generali», in materia di rispetto della dignità personale e dei diritti umani, e dell’art. 4, comma 1, lettere c) e d), «Finalità principali»,in materia di diritto alla salute e protezione sociale dei minori , dello Statuto.
La legge istituisce e disciplina il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale., ossia dei soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, negli ospedali psichiatrici giudiziari, dei soggetti ospitati nei centri di identificazione ed espulsione (CIE), dei soggetti presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio.