Archivio rubriche 2010

E’ stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n.70 del 23 Novembre 2009 la Legge Regionale n.14/ 2009 denominata “Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro”.

La legge istituisce il sistema di Alta qualità del lavoro e il Comitato di Garanzia, in base al quale le imprese operanti nella Regione verranno certificate e qualificate sulla base di indicatori definiti in sede di programmazione e concertazione regionale ed indotte, tramite incentivi ( è’ prevista l’istituzione di un Fondo regionale per l’informazione e la formazione sulla sicurezza sul lavoro) sia a migliorare le condizioni  generali sui luoghi di lavoro sia al contrasto del lavoro sommerso.

La legge prevede altresì il sistema regionale integrato dei servizi per l’impiego e la creazione di una Agenzia  per il lavoro e la scuola, che svolge funzioni di monitoraggio e di attuazione delle linee di programmazione per le politiche del lavoro adottate dalla Regione.

La legge contiene inoltre misure di sostegno alla occupazione femminile, degli extracomunitari e dei diversamente abili, nonché misure di contrasto alla disoccupazione e alla esclusione sociale e una serie di interventi per la formazione professionale e per l’apprendistato.

Diversi infine gli organismi di concertazione previsti: la Commissione regionale per il lavoro, la Commissione provinciale per il lavoro, il Sistema regionale dei servizi per l’impiego, la Conferenza Regionale sulle dinamiche per l’occupazione.

Legge regionale Liguria 3 novembre 2009, n. 48

La legge regionale n. 48 del 2009 “intende valorizzare la persona anziana, ultra sessantenne, affinché possa continuare a realizzare, per tutto l’arco della vita, un progetto gratificante, socialmente dignitoso, dotato di senso per sé e per la comunità di appartenenza”, promuovendo e sostenendo le politiche a favore degli anziani, per favorirne un invecchiamento attivo e contrastare così i possibili frequenti fenomeni di esclusione e discriminazione.

La Regione in particolare, individua nell’attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera l) dello Statuto, avente ad oggetto la promozione dell’istruzione e della formazione per tutto l’arco della vita, la chiave per garantire la vitalità della longevità (articolo 3), promuovendo altresì l’accesso alle tecnologie informatiche da parte degli anziani e lo sviluppo della cultura ecologica anche nel corso della terza età.

Attraverso queste iniziative anche gli anziani sembrano essere chiamati alla reale partecipazione attiva alla vita contemporanea e vengono attratti nella logica dei nuovi principi e modalità fondamentali del vivere sociale, in modo da poter essere realmente protagonisti delle dinamiche evolutive e non solo spettatori passivi e, di conseguenza, esclusi dal naturale svolgersi della quotidianità.

Legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4

La legge merita una segnalazione perché, ai fini di cui all’articolo 5 comma 3 dello Statuto (promozione delle attività culturali, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e archeologico, favorendone la conservazione, la conoscenza, l’utilizzazione e la fruizione pubblica), si pone l’obiettivo di disciplinare la materia dei beni e delle attività culturali ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Legge regionale Piemonte, 2 dicembre 2009, n. 28

 Con la l.r. n. 28 del 2009, il Piemonte istituisce il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, organo monocratico controllato dal Consiglio regionale.

I precedenti normativi di questo organismo di garanzia sono da individuarsi, da un lato, nel testo unificato predisposto dall’On. Nitto Palma e giacente presso la Camera dei Deputati e, dall’altro, dal provvedimento approvato dalla Regione Lazio.

Legge regionale Piemonte, 9 dicembre 2009, n. 31

Con la l.r. n. 31 del 2009, il Piemonte istituisce il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, organo monocratico istituito presso il Consiglio regionale che si avvale, nel proprio operato, delle strutture del Difensore civico regionale, con il quale collabora attraverso la reciproca comunicazione di situazioni di interesse comune.

Il Garante viene istituito in attuazione della disposizione dell’art. 11, c. 2, dello Statuto regionale, e le sue funzioni sono elencate dall’art. 2 della l.r. in oggetto.

Legge regionale Piemonte, 16 dicembre 2009, n. 32

Con la l.r. n. 32 del 2009, la Regione Piemonte, unitamente alle Regioni italiane Liguria e Valle d’Aosta e a due Regioni francesi, ha istituito, in conformità al regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, n. 1082/2006, relativo al gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), uno strumento di cooperazione a livello comunitario al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale tra i suoi membri (art. 1, c. 2). In particolare, tali Regioni intendono favorire una strategia congiunta di sviluppo economico e sociale e di promozione comune nei confronti delle istituzioni europee, con la finalità (art. 1, c. 1, l.r. n. 32 del 2009) di rafforzare i legami economici, sociali e culturali tra le rispettive popolazioni.

Legge regionale Piemonte, 30 dicembre 2009, n. 38

 
Con la l.r. n. 38 del 2009, il Piemonte, in conformità ai principi di cui all’art. 117 Cost. e ai sensi dell’art. 15 Statuto, recepisce la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, circa i servizi nel mercato interno (art. 1, c. 1), adeguando la normativa regionale nelle materie del turismo (Titolo II, articoli 2 – 11) e delle attività di estetista e di acconciatore (Titolo III, articoli 12 e 13), oltre che nelle materie dell’artigianato (Titolo IV, art. 14), delle concessioni demaniali (Titolo V, art. 15), delle attività nautiche (Titolo VI, art. 16) e del commercio (Titolo VII, articoli 17 e 18). In particolare, nella materia del turismo, la l.r. n. 38 del 2009 modifica le disposizioni sulle strutture ricettive turistiche (Capo I, articoli 2 – 7), sulle attività di organizzazione e di intermediazione di viaggi e turismo (Capo II, art. 8), sull’ordinamento delle professioni di maestro di sci e guida alpina (Capo III, articoli 9 e 10) e infine sulle professioni turistiche (Capo IV, art. 11).

La selezione delle leggi regionali oggetto della rassegna induce a svolgere qualche riflessione introduttiva circa l’approccio dei singoli legislatori regionali nel dare attuazione ai rispettivi statuti, tenuto conto che nella normativa regionale esaminata il richiamo ai contenuti dello statuto è sempre immediatamente evidente, quando non esplicito, nelle leggi della Lombardia e della Campania, ossia delle regioni dotatesi dello statuto più di recente, diversamente da quanto si è avuto modo di rilevare, nel tempo, con riguardo all’attuazione di alcuni degli statuti in precedenza approvati dalle altre regioni.

Pare, ad ogni modo, opportuno precisare, sulla scorta delle pregresse esperienze maturate nelle regioni con uno statuto più risalente nel tempo, che la chiara riconducibilità delle leggi regionali di Lombardia e Campania ai rispettivi statuti potrebbe discendere dalla necessità dei legislatori lombardo e campano di attribuire un significato politico alla scelta di essere faticosamente addivenuti alla promulgazione dello statuto. In altri termini, alla promulgazione dello statuto o contestualmente ad essa, i contenuti statutari devono trovare una precisa e, lo si ripete, evidente ricaduta normativa.

Legge regionale Toscana 9 giugno 2009, n. 29

 

Note: Adottata in attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera t), «Finalità principali», dello Statuto.

La presente legge introduce un nuovo modello di governance che, attraverso nuovi strumenti di programmazione (piano pluriennale di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione e documento annuale di intervento) incentrati sull’analisi del fenomeno migratorio, concorra alla promozione del sistema di welfare e allo sviluppo economico regionale e locale.

A tal fine, viene incentivato il coinvolgimento degli organismi sociali e del terzo settore nell’attività di valorizzazione della partecipazione dei cittadini stranieri alla vita pubblica (anche attraverso l’accesso al servizio civile regionale) e dei rapporti interculturali, nel tentativo di contrastare fenomeni di discriminazione ed esclusione sociale, con particolare riferimento alla condizione femminile e minorile.

Da segnalare, infine, che la Società della salute è tra i soggetti coinvolti nell’attività di programmazione (art. 3 della legge 29/2009).

 

Link web

Legge regionale Toscana n. 40 del 2009

Note: In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera z), «Finalità principali», dell’art. 54, «Procedimento amministrativo e diritto di accesso»,e dell’art. 68, comma 2, «Rapporti con le altre Regioni», dello Statuto.

Obiettivo della presente legge è la razionalizzazione dell’attività amministrativa, mediante la disciplina del procedimento amministrativo a livello regionale alla luce del principio di semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese ed istituzioni a tutti i livelli e di trasparenza e pubblicità dell’azione pubblica.

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Osservatorio sulle fonti

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