Archivio rubriche 2011

Garante per la protezione dei dati personali: due nuove autorizzazioni generali (2/2011)

Nel periodo di riferimento febbraio-maggio 2011, il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato due nuove autorizzazioni generali relative, rispettivamente, al Trattamento dei dati sensibili nell’attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (autorizzazione del 21 aprile 2011, in G.U. n. 101 del 3 maggio 2011) e al Trattamento dei dati a carattere giudiziario correlato all’attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (autorizzazione del 21 aprile 2011, pubblicata ugualmente in G.U. n. 101 del 3 maggio 2011).

Gli atti hanno in comune tanto la veste formale quanto la materia. Relativamente alla forma, l’autorizzazione generale, come noto, è un tipo di atto normativo creato in via di prassi dal Garante e successivamente recepito dall’art. 40 del Codice per il trattamento dei dati personali, al fine di prescrive siano rilasciate annualmente per alcune categorie di trattamenti. Esse, pertanto, pur mantenendo la natura formale di atti amministrativi, hanno un carattere sostanzialmente normativo.

Merita peraltro osservare come, in sede di adozione dei due atti in questione, non sia stata posta in essere alcuna procedura di pubblica consultazione.

Ciò, del resto, non deve affatto stupire, posto che, negli ultimi anni, il Garante ha applicato tale procedura ai propri atti normativi o a contenuto generale in modo del tutto sporadico.

Una prassi del genere si spiega d’altra parte, verosimilmente, con la circostanza che, a differenza di quanto avviene per quasi tutte le altre autorità indipendenti, nel caso del Garante l’obbligo di applicare una procedura siffatta anche per gli atti questa natura non è stato espressamente sancito a livello normativo, neppure ad opera della regolamentazione organizzativa interna dell’autorità.

Al riguardo, tuttavia, occorre sottolineare come la giurisprudenza amministrativa abbia da tempo e più volte affermato in via generale la necessità del ricorso ad una procedura partecipata anche gli atti normativi e generali delle autorità indipendenti, quale indispensabile rimedio al c.d. difetto di legittimazione democratica e di legalità sostanziale riscontrabile nella potestà regolatoria di tali autorità (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2006, n. 7972).

Quanto alla materia disciplinata, entrambe le autorizzazioni generali qui considerate si sono rese necessarie a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 28/2010 sulle procedure di conciliazione in ambito civile e commerciale e, dunque, a seguito della necessità di estendere l’autorizzazione a trattare dati giudiziari alle nuove figure professionali dei mediatori, che non erano tra i destinatari dell’autorizzazione generale n. 7/2009 al trattamento dei dati a carattere giudiziario. L’autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari è prevista espressamente come condizione di liceità del trattamento dagli articoli 21, comma 1, e 27 del Codice in materia di trattamento dei dati personali.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633