Tale atto, peraltro, non rientra fra quelli previsti nel «Programma dell’attività normativa dell’Area Vigilanza per l’anno 2011» di cui si è dato conto nel precedente n. 2/2011 di questa rivista: e ciò, evidentemente, trattandosi di un atto il cui oggetto non è stato ritenuto attinente all’Area in questione.
L’atto normativo qui considerato trova il proprio fondamento legislativo esplicito e puntuale nell’art. 31 del D.Lgs. n. 11/2010, recante «Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE», laddove appunto, con riferimento alla normativa del titolo II del decreto medesimo, rubricato «Diritti ed obblighi delle parti», così si dispone: «Nell’esercizio della funzione di cui all’articolo 146 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale o particolare volte a […] dare attuazione al presente titolo […]».
Nel caso di specie è stata sicuramente adottata la procedura di consultazione pubblica prevista e disciplinata dall’art. 4 del «Regolamento recante la disciplina dell’adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d’Italia nell’esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n, 262», a suo tempo segnalato nel n. 2/2010 di questa rivista.
Nel sito dell’Istituto, infatti, è reperibile un lungo documento contenente le «principali osservazioni» pervenute all’istituto su di un documento di consultazione che peraltro, attualmente, non è più dato reperire nel sito medesimo.