Dal sito internet dell’ISVAP si ricava che, nel periodo giugno-settembre 2011, l’Istituto ha adottato - con la consueta progressione numerica - due nuovi regolamenti.
Il primo di essi è il regolamento n. 38 del 3 giugno 2011, «concernente la costituzione e l’amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano l’assicurazione sulla vita, ai sensi dell’articolo 191, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private»
Il fondamento legislativo esplicito e puntuale della potestà regolamentare esercitata nel caso di specie viene espressamente indicato dal titolo stesso del regolamento in questione nell’art. 191, comma 1, lettera e), del Codice delle assicurazioni provate, laddove si dispone appunto che l’ISVAP adotta «adotta, con i regolamenti per l’attuazione delle norme contenute nel presente codice, disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto […] la costituzione e l’amministrazione […] delle gestioni separate […] delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita».
L’altro regolamento è il n. 39 del 9 giugno 2011, «relativo alle politiche di remunerazione delle imprese di assicurazione»
A differenza che in quello precedente, in questo caso, nel preambolo dell’atto il fondamento legislativo della potestà regolamentare esercitata viene indicato nell’autorizzazione di carattere generale di cui all’art. 5 comma 2, del Codice delle assicurazioni private, laddove si dispone che l’ISVAP «adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese».
Nella relazione illustrativa di accompagnamento, d’altra parte, si avverte che tale regolamento «detta principi in materia di politiche di remunerazione delle imprese di assicurazione con l’obiettivo di assicurare l’adozione di sistemi retributivi coerenti con i principi affermatisi a livello internazionale in risposta alla crisi finanziaria». E si precisa altresì che «in attesa della definizione di un quadro europeo armonizzato anche per il settore assicurativo, alle imprese di assicurazione è comunque richiesto, nell’applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, di tener conto degli orientamenti più dettagliati sanciti in ambito internazionale, già in vigore per il settore bancario in virtù della disciplina di attuazione della direttiva 2010/76/CE».