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NEW - COVIP: regolamento attuativo dell’art. 23 L. n. 262/2005 in materia di procedimenti per l’adozione degli atti di regolazione, e disposizioni in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari (3/2011)

Dal sito istituzionale della Commissione di vigilanza sui fondi pensione si evince che, nel periodo giugno-settembre 2011, la Commissione ha adottato due nuovi atti normativi.

Quello di maggior rilievo, dal punto di vista istituzionale, è senz’altro rappresentato dal «Regolamento di attuazione dell’art. 23 della legge n. 262 del 28 dicembre 2005 concernente i procedimenti per l’adozione degli atti di regolazione di competenza della COVIP», adottato con deliberazione dell’8 settembre 2011 [in http://www.covip.it/?p=779].

A distanza di oltre cinque anni dall’emanazione della legge n. 262/2005, dunque, vede finalmente la luce il regolamento di attuazione del relativo art. 23, laddove si erano introdotte, con riguardo agli atti regolamentari e generali della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP e della COVIP, una serie di prescrizioni attinenti al giusto procedimento ed alla qualità della normazione: obbligo di motivazione; AIR e relazione illustrativa di accompagnamento; consultazione degli interessati; revisione periodica (almeno ogni tre anni). All’ultimo comma dell’articolo in questione, appunto, si disponeva che le predette authorities «disciplinano con propri regolamenti l’applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi».

Merita peraltro sottolineare come le previsioni del predetto art. 23 testé richiamate siano state applicate a questo stesso regolamento.

Nel sito della COVIP, in effetti, sono reperibili sia il testo del documento di consultazione ivi pubblicato il 27 novembre 2009, sia quello dei singoli commenti al documento di consultazione pervenuti dagli interessati, sia infine quello della relazione illustrativa di accompagnamento.

Nel preambolo del regolamento, d’altra parte, si precisa che esso viene adottato «tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 27 novembre 2009».

Nella relazione di illustrativa, peraltro, non si dà affatto esplicitamente conto, neppure  in termini sintetici, del tenore delle valutazioni effettuate dalla Commissione sui vari commenti pervenuti.

Orbene, viene da chiedersi se ciò sia o meno compatibile con quanto stabilito al riguardo all’art. 5, comma 2, dello stesso regolamento, laddove si dispone che, nella relazione illustrativa menzionata, «sono anche esposte le motivazioni inerenti le scelte di regolazione e di vigilanza, anche alla luce dei commenti ricevuti durante la consultazione di cui all’art. 3».

Il secondo atto normativo è costituito dalle «Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive», adottate con deliberazione del 21 settembre 2011 [http://www.covip.it/?p=6052].

Con tale atto  si disciplina puntualmente la materia indicata nel relativo titolo in conformità con quanto disposto nell’art. 30-bis del Codice delle pari opportunità (D.Lgs. n. 198/2006), introdotto con il D.Lgs. n. 5/2010.

Stando a quanto indicato nel preambolo della relativa deliberazione, l’atto in questione troverebbe il proprio fondamento legislativo nella normativa della legge n. 252/2005, e precisamente sia nella generica autorizzazione contenuta nel secondo comma dell’art. 19, laddove si dispone che la COVIP «esercita, anche mediante istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari», sia nella più specifica autorizzazione contenuta nel successivo terzo comma, laddove si dispone che la COVIP «può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stabiliti […] le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesti».

Anche in questo caso, come nel precedente, nel preambolo dell’atto si fa espresso riferimento all’avvenuta consultazione degli interessati, posta in essere a partire dal 9 giugno 2011, così come, nel sito della Commissione, è possibile reperire sia il testo del documento di consultazione, sia quello dei singoli commenti pervenuti, sia infine quello della relazione illustrativa di accompagnamento.

Ed anche qui, peraltro, quest’ultima risulta priva peraltro di qualsiasi riferimento esplicito alle valutazioni effettuate dalla Commissione riguardo ai commenti pervenuti.

Merita infine rilevare che, in entrambi i casi qui esaminati, nel sito della COVIP non vengono riportati gli estremi della Gazzetta Ufficiale nel quale l’atto è stato pubblicato: il che, fra l’altro, non agevola sicuramente un immediato riscontro dell’esatta intitolazione dell’atto medesimo.

 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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