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La Commissione europea risponde alle perplessità del Senato sul rispetto del principio di proporzionalità da parte di un regolamento sul finanziamento della politica agricola comune (3/2011)

Lettera della Commissione europea del 28 settembre 2011

C/2011/6863 def.

La 14a Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato, nell'esprimere il parere sulla base del Protocollo 2 annesso al trattato di Lisbona, aveva sollevato alcune osservazioni sul rispetto del principio di proporzionalità – e quindi di riflesso anche del principio di sussidiarietà – da parte della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo  al finanziamento della politica agricola comune e abrogazione dei regolamenti (CE) n.165/94 e (CE) n.78/2008 del Consiglio (COM (2010) 745 def.) (cfr. il già citato Doc. XVIII-bis, n. 30 – 2 marzo 2011).

Il Senato aveva in particolare criticato l’ampio ricorso all’istituto della delega di cui all’articolo 290 del TFUE e la non sempre facile qualificazione delle materie oggetto della delega quali «elementi non essenziali» dell’atto legislativo. Il Senato ha inoltre sostenuto, come già espresso con una certa frequenza anche in altri documenti (v. i.e. Doc. XVIII, nn. 43, 66, 88 e DOC XVIII-bis nn. 28 e 32), che l'indeterminatezza della previsione della durata della delega configurerebbe un vizio di legittimità dell’atto ed “un vulnus alle prerogative dei Parlamenti nazionali” ai quali spetta infatti, nelle materie di competenza concorrente, la vigilanza sulla migliore allocazione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri mediante il controllo del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La Commissione europea replica al Senato sottolineando come nella Comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione dell'art. 290 TFUE (COM (2009) 673 def), si sia assunta l'impegno di consultare nella fase preparatoria gli esperti degli stati membri che saranno responsabili degli atti delegati dopo la loro adozione e relativamente alla durata della delega prende atto delle osservazioni del Senato, sottolineando come, nel caso, gli obiettivi di efficienza e celerità giustifichino la scelta operata dalla Commissione stessa.

Su questo tema v. anche infra la scheda La Commissione Politiche UE del Senato solleva alcune questioni interpretative sull’art. 290 TFUE, in materia di atti delegati alla Commissione europea.

 

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