Sentenza 272/2011 - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 21/10/2011 - Pubblicazione in G. U. 26/10/2011
Motivi della segnalazione
Nel giudizio in epigrafe la Corte costituzionale ha ritenuto fondato il ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2010, n. 54 (Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva), per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. Tale disposizione, infatti, nel prevedere spese necessarie per attuare nuovi interventi nel comprensorio sciistico di Scanno, quantificate fino ad un massimo di un milione di euro, nulla dispone riguardo alla loro copertura.