(aggiornato al 20.06.2012)
Nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno del 2012, l’attività normativa dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non è stata particolarmente intensa.
A ben vedere, l’unico atto a cui è opportuno fare cenno è rappresentato dalla determinazione n. 1 del 16 maggio 2012 recante le indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l’affidamento dei contratti pubblici (il testo dell’atto è reperibile al seguente link: http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/Pdf/Determinazione_n_1_2012.pdf).
La materia dell’affidamento dei contratti pubblici era stata già ampiamente considerata nella determinazione n. 1 del 2010. Tuttavia, così come affermato nella premessa della nuova determinazione, le rilevanti modifiche normative avutesi nel corso degli ultimi tempi – ex multibus, si veda il testo del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, rubricato “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”, convertito in legge con modifiche dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha apportato numerose modifiche all’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – hanno indotto l’Autorità ad adottare una nuova determinazione.
I punti analizzati sono molteplici. In questa sede ci si limita a richiamare il divieto di intestazione fiduciaria che, previsto in termini generali dalla lettera d), primo comma, dell’art. 38 del Codice dei Contratti pubblici, è ben descritto nella sua portata applicativa nel § 3 della determinazione in commento.
Il divieto appena ricordato è di grande importanza perché mira a rendere sempre possibile l’effettiva conoscenza dei soggetti partecipanti ad una società che svolge lavori pubblici. In un certo senso, non è peregrino affermare che il divieto contribuisce al perseguimento dello scopo di arginare il fenomeno delle infiltrazioni e delle devianze camorristiche nelle attività produttive, nella misura in cui, in sua assenza, sarebbe impossibile fare ricorso ad importanti strumenti di lotta alla criminalità organizzata (come le c. d. ordinanze interdittive antimafia).
Si ricordi, a tal proposito, che il tenore letterale dell’art. 4, decreto legislativo n. 490 del 1994 è chiaro nel riconoscere che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti previsti dalla legge, devono acquisire alcune informazioni (anche personali riguardanti i soci) prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti aventi ad oggetto lo svolgimento di lavori pubblici.
Dunque, anche alla luce della normativa appena richiamata si conferma la grande importanza del divieto de qua.