Sent. TAR CAMPANIA, sez. V, 1.3.2012, n. 1073
Il Collegio condivide quanto rilevato in giurisprudenza secondo cui il ricorso allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, o anche avente valenza ambientale, giustifica l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento unicamente in presenza di un'"urgenza qualificata", in relazione alle circostanze del caso concreto, che, però, deve essere debitamente esplicitata in specifica motivazione sulla necessità e l'urgenza di prevenire il grave pericolo alla cittadinanza (cfr. T.A.R. Campania, sez. V, 3.2.2005, n. 764), anche perché sussiste un rapporto di conflittualità e di logica sovraordinazione tra l'esigenza di tutela immediata della pubblica incolumità e l'esigenza del privato inciso dall'atto amministrativo di avere conoscenza dell'avvio del procedimento (cfr. T.A.R. Marche, 25 gennaio 2002, n. 97; T.A.R. Toscana, sez. II, 14 febbraio 2000, n. 168); ciò in quanto il principio partecipativo alla base della comunicazione di avvio del procedimento ha carattere generalizzato ed impone, alla luce delle regole fissate dall'art. 7 l. n. 241/1990, che l'invio di essa abbia luogo in tutte quelle situazioni nelle quali la possibilità di coinvolgere il privato non sia esclusa da esigenze di celerità che caratterizzano la fattispecie e che, non possono ritenersi astrattamente implicite nella natura contingibile ed urgente dell'ordinanza, ma devono essere puntualmente esplicitate nel provvedimento in concreto adottato.
Secondo la giurisprudenza, in materia di ordinanze contingibili ed urgenti, l'obbligo della comunicazione sussiste allorché l'invio della stessa risulti in concreto compatibile con il procedimento alla base del provvedimento, in considerazione del provvedimento stesso in più fasi o del passaggio di un certo lasso di tempo dell'attività sfociata nell'adozione dell'atto (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 27.4.2005, n. 692).
Nella fattispecie in esame, le ragioni che hanno giustificato l'adozione dell'ordinanza nei confronti del Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno di rimozione e smaltimento di rifiuti, sono da ricondursi ad un sopralluogo in data 5.10.2011 dell'A.R.P.A.C. (quindi di un soggetto diverso dal Comune, presente in loco previa convocazione, che però non si è ritenuta di dover estendere anche al Consorzio ricorrente), con la conseguenza che la presenza dei rifiuti era già nota a quella data mentre l'ordinanza impugnata reca data 7.11.2011 ed è pervenuta al Consorzio in data 14.11.2011 e si è ritenuto non doversi procedere a dare comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990 non accennandosi, però, nell'impugnata ordinanza a quali siano stati i motivi di urgenza che abbiano reso obiettivamente impossibile la comunicazione di avvio del procedimento; ne deriva che non sussisteva alcuna concreta ragione, per adottare il provvedimento impugnato, in assoluta carenza di contraddittorio e senza il diretto coinvolgimento del diretto interessato che, nel caso di specie, sarebbe stato quanto mai opportuno per identificare congiuntamente le misure più idonee e per rendere praticamente attuabile qualsivoglia tipo di intervento e per consentirgli di dimostrare l'estraneità di qualsiasi elemento di colpevolezza a suo carico.
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