Sent. TAR SICILIA, Catania, sez. III, 26.1.2012, n. 235
L'atto impugnato consiste in una ordinanza contingibile ed urgente adottata dal comune di Ragusa al fine di ovviare ad una presunta emergenza ambientale suscettibile di derivare dall'anticipato esaurimento delle potenzialità della discarica di ricevere i rifiuti per effetto del conferimento da parte di altri comuni dell'ambito territoriale provinciale.
Ora, lo stesso comune di Ragusa argomenta che il potere che si è inteso esercitare discende dall'articolo 4, comma 2, lettera g), della legge regionale 8-4-2010 n. 9 (relativa alla gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), che attribuisce ai comuni la competenza ad adottare disposizioni per la tutela igienico sanitaria nella gestione dei rifiuti, e dal successivo comma 4, il quale prevede che il sindaco adotta le ordinanze di cui agli articoli 191 e 192 del decreto legislativo n. 152/2006 nell'ambito del territorio comunale.
Ebbene, l'art. 191 (rubricato "Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi.") stabilisce - tra l'altro - quanto segue:
"1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, .............., qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
2. omissis.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali".
Ciò posto, risulta ad avviso del Tar Sicilia, effettivamente, sussistente il vizio, dedotto dal ricorrente, di violazione della citata normativa, non rinvenendosi, anteriormente all'adozione dell'atto impugnato, la necessaria previa relazione tecnico sanitaria, indispensabile presupposto ai fini dell'adozione delle ordinanze in questione.
Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che il d.lg. n. 152 del 2006 prevede che le ordinanze contingibili ed urgenti in questione sono adottate "su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali" (art. 191), e che pertanto è illegittima l'ordinanza assunta senza i predetti specifici pareri (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 6 luglio 2009, n. 3732 e sez. V, 31 gennaio 2007, n. 803).
Ebbene, nel caso in questione nell'ordinanza sindacale manca la menzione circa la previa espressione ed acquisizione del parere obbligatorio degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali sulle conseguenze ambientali del divieto, ad una parte dei comuni, di utilizzo della discarica.
Link web:
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione%203/2011/201100204/Provvedimenti/201200235_01.XML