Sent. TAR TOSCANA, sez. II, 28.3.2012, n. 629
Per poter adottare un'ordinanza ex art. 54 t.u.e.l. che voglia tutelare la quiete pubblica, è necessario prima aver accertato che vi sono delle attività che generano rumore superiore alle soglie tollerabili ex lege e che sono indicate nel d.p.c.m. 14.11.1997 attuativo della l. 447/95.
Tale accertamento deve avere una natura tecnica ed essere riscontrato dall'organismo che ha gli strumenti per rilevare il superamento dei limiti di emissioni sonore consentite e cioè l'ARPAT; non è sufficiente l'esposto e le relative lamentele dei cittadini che sono il presupposto per avviare un accertamento siffatto, ma che non possono costituire anche la prova della produzione di una rumorosità oltre le soglie consentite.
Un’ordinanza di limitazione, in via generale, dell’orario di apertura di alcune tipologie di esercizi, relativamente ad una sola zona della città, come quella adottata, rischia di colpire anche esercenti la cui attività non è causa di produzione di emissioni sonore eccessive.
Inoltre in materia, laddove si verifichi un superamento delle soglie consentite, il sindaco può adottare non solo provvedimenti di limitazione dell'orario di apertura dell'esercizio commerciale, ma anche imporre l'adozione di un piano aziendale di risanamento acustico.
È per tale ragione che i provvedimenti adottati nell'immediato per eliminare la nocività di un'emissione sonora oltre le soglie consentite, deve avere una durata limitata nel tempo essendo caratterizzato appunto dalla contingibilità ed urgenza di eliminare una fonte di danno per i residenti nel tempo necessario per adottare soluzioni di tipo strutturale.
Il provvedimento in esame non presenta tali caratteristiche, ma vuole affrontare il problema attraverso una limitazione generale degli orari di apertura degli esercizi per la somministrazione di alimenti limitata ad una certa zona, che può assumere un carattere discriminatorio rispetto ad altri punti della città dove esercizi similari possono stare aperti anche oltre gli orari consentiti in detta zona, senza che vi sia una ragione connessa alle esigenze del commercio che giustifichi tale
differenziazione.
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