Sent. TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Trieste sez. I, 3 maggio 2012, n. 153
L'art. 54, comma 3, del TU degli enti locali (nel testo antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 6 del d.l. n. 92/2008), in deroga alla regola generale, dispone che "in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici..., adottando i provvedimenti di cui al comma 2", ossia atti emessi nella forma di ordinanze contingibili e urgenti.
Come è evidente dalla lettura della norma, il presupposto necessario per l'esercizio, nella materia, del potere di ordinanza extra ordinem, oltre che nell'esistenza di una situazione di emergenza che, secondo principi giurisprudenziali consolidati, deve afferire a circostanze imprevedibili o impreviste, non fronteggiabili altrimenti con gli ordinari strumenti posti dall'ordinamento a disposizione dell'Autorità competente, si rinviene nella necessità che tale situazione sia determinata dal traffico ovvero da fenomeni di inquinamento atmosferico o acustico. In altre parole, le limitazioni di orario dei pubblici esercizi possono essere adottate solo in quanto emergano o si aggravino - improvvisamente - situazioni di rilevante disagio dei residenti per fronteggiare le quali il comune non dispone - nell'immediato - di altri strumenti, diversi dalla riduzione dell'orario di apertura e chiusura dei medesimi.
Il Tar Friuli Venezia Giulia ricorda che in analoga fattispecie il giudice amministrativo aveva ritenuto illegittima un'ordinanza sindacale che disponeva l'anticipazione dell'orario di chiusura di un pubblico esercizio a causa di "inconvenienti" riscontrati dalla polizia municipale, in quanto la situazione era ormai in atto da molto tempo ed il comune aveva, parimenti, atteso un lungo periodo prima di attivarsi e di effettuare i necessari controlli; non sussistevano cioè le "circostanze straordinarie" per "particolari necessità dell'utenza", previste dall'art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000, per la modifica degli orari dei pubblici esercizi (T.A.R. Veneto, sez. III, 6 marzo 2007, n. 637).
Diversamente, nel caso di specie, l'atto impugnato è motivato con riferimento a fatti e circostanze senz'altro pertinenti con la tematica dell'inquinamento acustico, avuto riguardo alle variegate risultanze istruttorie acquisite nel senso della eccessiva rumorosità dell'esercizio pubblico de quo. Inoltre gli accertamenti fonometrici espletati e le lamentele della popolazione sono soltanto di pochi mesi antecedenti alla data cui risale l'atto oggetto di gravame, ed anche gli ultimi tre interventi delle pattuglie dei Carabinieri sono immediatamente antecedenti all'ordinanza.
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