Sent. TAR Trentino Alto Adige, Trento, sez. I, 9.3.2012, n. 80
Il “testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige” stabilisce che “nei comuni privi di figure dirigenziali, oltre al segretario comunale, lo statuto può prevedere disposizioni che, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo, attribuiscano al sindaco, agli assessori o all’organo esecutivo il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale”. Dato che l’art. 9 dello statuto del comune di Campitello di Fassa prevede che il sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale ha il potere di emettere
ordinanze per disporre l'osservanza da parte dei cittadini, di norme di legge e di
regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari
dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni e che l’art. 21 delle N.A. del P.R.G. demanda al sindaco l’adozione di interventi diretti al recupero di situazioni di degrado, non è viziata da incompetenza l’ordinanza sindacale di demolizione di un box abusivamente realizzato.