Sent. TAR LAZIO, Roma, sez. II, 20.1.2012, n. 679
Di fronte all’impugnazione del decreto del sindaco di nomina dei componenti della giunta tutti di sesso maschile, il Tar Lazio, tra i vari profili esaminati, afferma innanzitutto l’immediata applicabilità del principio sancito dall’art. 51 Cost., inteso come parametro di legittimità sostanziale di attività amministrative discrezionali, rispetto alle quali si pone come limite conformativo. (Il TAR ripercorre comunque anche le molte norme di carattere primario che danno attuazione al principio costituzionale).
Ribadisce che la libertà statutaria è circoscritta entro i confini naturali dei principi posti dal tessuto costituzionale, quindi non oltre la rimozione di ostacoli all’uguaglianza sostanziale, in modo che uomini e donne siano posti nelle medesime condizioni di accesso agli uffici collegiali ed alle cariche pubbliche.
Specifica poi, in ordine al sindacato del giudice amministrativo, che l'indagine circa la verifica del corretto esercizio del potere di nomina dei componenti della giunta per come attribuito dalla fonte primaria, con riferimento ai principi costituzionali, non può essere impedita ed è dunque senz'altro consentita al giudice di legittimità, non trattandosi di sindacare l'opportunità della scelta, ma l'osservanza effettiva di un limite al potere, atteso che in questa direzione la natura politica della scelta incontra il limite esterno del principio di pari opportunità.
Da ciò deriva che deve ritenersi illegittimo il decreto di nomina degli assessori — nella specie tutti di sesso maschile — di una giunta municipale nel caso in cui, da una parte, non emerga, dalla relativa motivazione, che sia stata compiuta la necessaria attività istruttoria volta ad acquisire la disponibilità alla nomina di persone di sesso femminile, e, dall'altra, non sia stata esternata adeguata motivazione in ordine alle ragioni della mancata applicazione del principio delle pari opportunità di cui all'art. 51 Cost. (e ciò analogamente nel caso in vi sia un evidente squilibrio di genere tra i componenti nominati a far parte della giunta senza che tale risultato sia il frutto di una adeguata istruttoria e di una sufficiente esternazione dei motivi che hanno provocato e che giustificano tale squilibrio).
Cfr. anche Parere CONSIGLIO DI STATO, sez. I, 16.03.2012, n. 1306 (adunanza 18.01.2012)