Sentenza n. 80/2013 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 03/05/2013 - Pubblicazione in G.U. 08/05/2013
Motivi della segnalazione
La Corte esclude che l'art. 105 della legge della Regione Sicilia 12 maggio 2010, n. 11, prevedendo che, fino all'entrata in vigore di un nuovo regolamento regionale in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, si applichi un già vigente Decreto del Presidente della Regione (di emanazione di una Delibera della Giunta recante le Linee Guida al Piano energetico ambientale della Regione siciliana) - abbia «legificato» (conferito rango di fonte primaria) a tale ultimo atto di natura regolamentare in forza di un «rinvio recettizio o materiale» secondo quanto era stato invece sostenuto dai giudici remittenti (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e TAR per la Sicilia).
Testualmente: si deve escludere che la disposizione «abbia inteso effettuare un rinvio recettizio o materiale, con efficacia novatrice della fonte, alle regole richiamate. Un tale effetto – che produce una forma di recezione o incorporazione della norma richiamata in quella richiamante – non può essere riconosciuto a qualsiasi forma di rimando, ma è ravvisabile soltanto quando la volontà del legislatore di recepire mediante rinvio sia espressa oppure sia desumibile da elementi univoci e concludenti. Non è sufficiente rilevare che una fonte ne richiama testualmente un'altra, per concludere che la prima abbia voluto incidere sulla condizione giuridica della seconda o dei suoi contenuti».
Poiché nel caso di specie mancano gli elementi indicati, la conclusione è che «si è in presenza [...] della sola indicazione della fonte destinata a disciplinare il settore nel periodo transitorio, senza alcun elemento idoneo a rivelare un intento del legislatore regionale diretto ad incorporare il testo regolamentare in quello legislativo».