In data 3 aprile 2013 la Banca d'Italia ha adottato due provvedimenti di carattere normativo attuativi di disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2007, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (ANTIRICLICLAGGIO)».
Uno di essi è costituito dal «Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231».
Tale provvedimento, appunto, è stato adottato in attuazione della disposizione legislativa richiamata nel titolo, laddove si stabilisce che «nel rispetto delle finalità e nell'ambito dei poteri regolamentari previsti dai rispettivi ordinamenti di settore, le Autorità di vigilanza, d'intesa tra di loro, emanano disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente [...]».
L'altro provvedimento è costituito dal «Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231».
Tale provvedimento è stato adottato in attuazione delle due disposizioni legislative richiamate nel titolo, laddove si stabilisce, rispettivamente, che «la Banca d'Italia, d'intesa con le altre Autorità di vigilanza e sentita la UIF, emana disposizioni sulla tenuta dell'archivio unico informatico», e che, per alcuni tipi di intermediari finanziari, «la Banca d'Italia stabilisce modalità semplificate di registrazione».
Entrambi i provvedimenti in questione meritano di essere segnalati per il carattere estremamente succinto delle disposizioni legislative che essi sono destinati ad attuare, secondo uno schema di rapporti fra legge e regolamento tipico della potestà regolamentare della Banca d'Italia e, più in generale, delle autorità indipendenti.
Giova sottolineare al riguardo come, a fronte di siffatte scarne prescrizioni legislative, sia stata concretamente esercitata, nei due casi di specie, una potestà regolamentare estremamente ampia, almeno dal punto di vista quantitativo.
Nel caso del primo provvedimento sopra richiamato, infatti, siamo dinanzi ad un testo di ben trenta pagine, alle quali si aggiungono due ulteriori pagine di allegato.
Nel caso del secondo provvedimento, siamo dinanzi ad un testo di ben sedici articoli, quasi tutti composti da numerosi commi, ed a tre corposi allegati.
Occorre semmai rilevare come, a fronte di un'identica formulazione delle disposizioni legislative attuate dai due provvedimenti in questione, laddove si rinvia a «disposizioni» da emanarsi da parte della Banca d'Italia, tali provvedimenti sono stati tuttavia, curiosamente, confezionati mediante tecniche redazionali fra loro del tutto diverse: risultando soltanto il testo del secondo di essi effettivamente redatto in articoli e commi, alla stregua di un normale testo normativo.