ISVAP: secondo il TAR del Lazio, le circolari dell'istituto non rivestono un vero e proprio "rilievo normativo", e non sono quindi idonee ad integrare il dettato legislativo in ordine alla definizione delle fattispecie di illecito amministrativo
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, sez. II, nella sentenza 19 dicembre 2012, ha ritenuto che due circolari emanate dall'ISVAP prima dell'entrata in vigore del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005) non valessero ad integrare la normativa dettata da quest'ultimo, all'art. 101, in materia di tenuta dei registri assicurativi in ordine alla determinazione dei comportamenti punibili, ai sensi del successivo art. 310, con sanzione amministrativa pecuniaria.