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ISVAP: secondo il TAR del Lazio, le circolari dell'istituto non rivestono un vero e proprio "rilievo normativo", e non sono quindi idonee ad integrare il dettato legislativo in ordine alla definizione delle fattispecie di illecito amministrativo

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, sez. II, nella sentenza 19 dicembre 2012, ha ritenuto che due circolari emanate dall'ISVAP prima dell'entrata in vigore del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005) non valessero ad integrare la normativa dettata da quest'ultimo, all'art. 101, in materia di tenuta dei registri assicurativi in ordine alla determinazione dei comportamenti punibili, ai sensi del successivo art. 310, con sanzione amministrativa pecuniaria.

Com'è noto, il D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (SPENDING REVIEW)», all'art. 13, ha previsto l'istituzione, per lo svolgimento dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo in luogo dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni provate e di interesse collettivo (ISVAP), dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

In data 3 aprile 2013 la Banca d'Italia ha adottato due provvedimenti di carattere normativo attuativi di disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2007, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (ANTIRICLICLAGGIO)».

Com'è noto, il D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (SPENDING REVIEW)», all'art. 13, ha previsto l'istituzione, per lo svolgimento dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo in luogo dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni provate e di interesse collettivo (ISVAP), dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

In data 3 aprile 2013 la Banca d'Italia ha adottato due provvedimenti di carattere normativo attuativi di disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2007, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (ANTIRICLICLAGGIO)».

L'identificazione e l'esatta collocazione delle autorità indipendenti tra gli organismi pubblici è un argomento che, fin dalla loro istituzione, ha occupato le riflessioni della dottrina e della giurisprudenza italiana.

In venti anni di dibattiti dottrinari e di sentenze, si è ormai giunti a una definizione e classificazione piuttosto precise, benché margini di dubbi e zone d'ombra, in assenza di una legislazione univoca e unica o, peggio, in presenza di tentativi maldestri di codificazione, continuino a essere presenti, tanto da far emergere a livello legislativo quella che è stata definita una "dissociazione fra forma (qualificazione testuale) e sostanza (fisionomia organizzativa)" (così G. Puccini, Il problema dell'identificazione delle autorità indipendenti fra giurisprudenza amministrativa e decreto "salva-Italia, corsivo originale, in www.osservatoriosullefonti, n. 1/2012).

Di recente, si è anche dubitato della loro appartenenza al settore delle pubbliche amministrazioni da includere nel conto economico consolidato.

L'identificazione e l'esatta collocazione delle autorità indipendenti tra gli organismi pubblici è un argomento che, fin dalla loro istituzione, ha occupato le riflessioni della dottrina e della giurisprudenza italiana.

In venti anni di dibattiti dottrinari e di sentenze, si è ormai giunti a una definizione e classificazione piuttosto precise, benché margini di dubbi e zone d'ombra, in assenza di una legislazione univoca e unica o, peggio, in presenza di tentativi maldestri di codificazione, continuino a essere presenti, tanto da far emergere a livello legislativo quella che è stata definita una "dissociazione fra forma (qualificazione testuale) e sostanza (fisionomia organizzativa)"[1].

Di recente, si è anche dubitato della loro appartenenza al settore delle pubbliche amministrazioni da includere nel conto economico consolidato.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, sez. II, nella sentenza 19 dicembre 2012, ha ritenuto che due circolari emanate dall'ISVAP prima dell'entrata in vigore del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005) non valessero ad integrare la normativa dettata da quest'ultimo, all'art. 101, in materia di tenuta dei registri assicurativi in ordine alla determinazione dei comportamenti punibili, ai sensi del successivo art. 310, con sanzione amministrativa pecuniaria.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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