Sent. TAR Sardegna, sez. II, 18.10.2012, n. 845
L'articolo 50, quinto comma del t.u.e.l. riconosce al sindaco, quale autorità locale, il potere di adottare provvedimenti extra ordinem in presenza di circostanze eccezionali ed imprevedibili, non fronteggiabili con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, e tali da determinare emergenze igienico-sanitarie. Al riguardo, il Tar osserva che l'esercizio legittimo di tale potere presuppone un pericolo concreto di danno grave ed imminente per la salute pubblica, dal quale discenda la necessità di un intervento tempestivo a tutela dell'incolumità dei cittadini.
Nel caso di specie il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti di legge per l'emanazione dell'ordinanza contingibile ed urgente con la quale il sindaco ha ordinato alla società concessionaria di una "salina" di provvedere alla rimozione ed allo smaltimento delle carcasse dei pesci morti, nonché alla manutenzione, pulizia e bonifica del canale circondariale.
Il provvedimento impugnato, infatti, dà atto dell'imminente necessità di un intervento di bonifica del canale circondariale al fine di evitare seri danni per la salute pubblica. La natura concreta ed effettiva del pericolo era insita nella situazione di degrado ambientale accertata presso le acque degli stagni. In particolare, l'ordinanza impugnata fa riferimento alla nota dell'Asl adottata a seguito degli accertamenti effettuati dai tecnici del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ove si rileva che la "situazione può determinare proliferazione e diffusione di insetti ed animali potenzialmente nocivi per la salute dell'uomo".
Inoltre, sussistendo i presupposti di legge sopra richiamati, il sindaco legittimamente esercita il potere di cui all'art. 50, quinto comma t.u.e.l., a prescindere da qualsiasi indagine sulla riconducibilità eziologica del fatto pericoloso (cfr. TAR Napoli, sez. V, n. 3013/2004) alla responsabilità dell'intimato, ma è sufficiente la veste di società concessionaria .