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Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (5) - (1/2013)

Sent. TAR Basilicata, sez. I, 5.12.2012, n. 557

Nel caso di specie, il sindaco del comune di Biella aveva ingiunto lo sgombero di un presidio residenziale socio-assistenziale per anziani autosufficienti e non autosufficienti a seguito di nota dell'ASL con la quale era stata segnalata la necessità di procedere alla sospensione dell'attività del Centro Sociale-Casa di Riposo per carenze sostanziali di carattere igienico sanitario.

Il Collegio premette che l'art. 54 del t.u.e.l. prevede espressamente che per l'adozione delle ordinanze sindacali debbono ricorrere cumulativamente i seguenti tre presupposti:

1) un grave pericolo che minaccia l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana;

2) la contingibilità, cioè una situazione imprevedibile ed eccezionale, che non può essere fronteggiata con i mezzi ordinari previsti dall'ordinamento;

3) e l'urgenza, causata dall'imminente pericolosità, che impone l'adozione di un efficace provvedimento straordinario e di durata temporanea in deroga ai mezzi ordinari previsti dalla normativa vigente.

Ed al riguardo, evidenzia altresì che, secondo un costante e pacifico orientamento giurisprudenziale, trattandosi di un provvedimento atipico di carattere extra ordinem non disciplinato in modo puntuale dalla legge, non può derogare alle norme costituzionali e comunitarie ed anche ai principi generali dell'ordinamento giuridico, come quello comunitario del rispetto del criterio della proporzionalità, nel senso che la tutela dell'interesse pubblico sotteso (incolumità pubblica e/o sicurezza urbana) deve essere perseguita, oltre che facendo uso dei precetti della logica e dell'imparzialità ai quali deve sempre ispirarsi tutta l'attività amministrativa, con strumenti idonei a realizzare gli obiettivi perseguiti (tutela dell'incolumità pubblica e/o della sicurezza urbana), senza eccedere, utilizzando misure non necessarie per la tutela dell'interesse pubblico, e perciò cercando di incidere sui soggetti privati nella misura strettamente necessaria, provocando così il minor sacrificio possibile dei contrapposti interessi privati.

Ad avviso del Collegio nella fattispecie in esame non sussistono i suddetti presupposti, dal momento che l'eventuale mancato rispetto dei requisiti minimi prescritti dall'allegato A al d.m. n. 308 del 21.5.2001 (Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328") non costituisce un grave pericolo che minaccia l'incolumità pubblica e/o la sicurezza urbana ed, in ogni caso, la violazione di tali requisiti minimi non può ritenersi imprevedibile e/o eccezionale e/o urgente, in quanto non integra gli estremi di un pericolo concreto, attuale ed imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da non poter essere affrontato con gli ordinari mezzi previsti dalla normativa vigente.

Infatti, rientra nell'ambito dell'ordinaria competenza dirigenziale ex art. 107 d.lg. n. 267/2000 l'esercizio da parte dei comuni delle funzioni amministrative in materia di verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di cui al predetto allegato A al d.m. n. 308 del 21.5.2001.

Al riguardo, va precisato che, nel caso di mancato possesso dei requisiti minimi prescritti, il competente dirigente comunale deve contestare tale circostanza alla struttura socio-assistenziale, concedendo un congruo termine per l'adeguamento, il cui decorso infruttuoso va sanzionato con l'annullamento e/o la revoca dell'autorizzazione già rilasciata.

Ma nella specie, al contrario, la struttura ricorrente con il deposito di perizia giurata, ha dimostrato che le carenze riscontrate dall'ASL di Potenza, cioè la presenza di camere da letto con oltre due posti letto e l'assenza di servizi igienici attrezzati per la non autosufficienza ogni quattro ospiti (carenze entrambe previste dal citato allegato A al d.m. n. 308 del 21.5.2001), sono state sanate mediante la redistribuzione dei posti letto fino ad un massimo di due posti per camera e la ristrutturazione di cinque servizi igienici attrezzati per le persone diversamente abili.

Dunque, il ricorso in esame viene accolto ed annullata l'impugnata ordinanza sindacale.

 

Osservatorio sulle fonti

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