Sent. TAR Basilicata, Potenza, sez. I, 5.12.2012, n. 544
Con ordinanza contingibile ed urgente il sindaco di Ferrandina invitava a lasciare liberi da persone e cose dei prefabbricati allestiti a seguito degli eventi sismici del 1980, per poter procedere alla immediata rimozione delle lastre di cemento amianto poste a copertura di detti prefabbricati allo scopo di eliminare il rischio di esposizione della popolazione alle fibre di amianto.
Il Collegio chiarisce, in primo luogo, che il sindaco ha emesso le ordinanze impugnate avendo accertato (per sopralluogo tecnico ASL) che la copertura dei prefabbricati, realizzati in occasione del sisma del 1980 e ancora oggi utilizzati come abitazioni e deposito, risultano costituite da lastre ondulate in cemento-amianto, con potenziale rischio di dispersione delle fibre di amianto nell'ambiente circostante.
In ordine, poi, alla possibilità da parte del Comune di ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente per eliminare definitivamente la situazione di pericolo accertata, il Collegio rileva che nella fattispecie in esame gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica derivanti dal pericolo di dispersione di fibre di amianto palesano una situazione di concreta ed immediata minaccia per la sanità e l'incolumità pubbliche, indice della necessità di interventi solleciti e non più dilazionabili.
A tal riguardo il Collegio condivide l'orientamento secondo cui le ordinanze contingibili e urgenti non debbono per forza avere sempre il carattere della provvisorietà, dato che il loro connotato essenziale è la necessaria idoneità delle relative misure ad eliminare la situazione di pericolo che costituisce il presupposto della loro adozione, e quindi le misure stesse possono essere provvisorie o definitive a seconda del tipo di rischio che intendono fronteggiare, nel senso che occorre avere riguardo alle specifiche circostanze di fatto del caso concreto e allo scopo pratico perseguito attraverso il provvedimento sindacale (cfr. TAR Veneto, III, 7.7.2010 n. 2887).
Inoltre la motivazione del ricorso allo strumento straordinario ben può evincersi dalla pluralità di elementi acquisiti al procedimento, se oggettivamente capaci di rivelare in sé le ragioni di urgenza che legittimano l'intervento eccezionale dell'Autorità sindacale.
Peraltro, la scelta dell'amministrazione di provvedere a porre rimedio a tale situazione con l'emanazione di un'ordinanza contingibile ed urgente a tutela dell'igiene e della sanità pubblica, nonché della sicurezza dei cittadini, in quanto concerne il merito dell'azione amministrativa sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, non risultando manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, oltre che da travisamento dei fatti (cfr. Consiglio Stato, V, 28.9.2009, n. 5807).
Infine l'attualità della minaccia per l'incolumità pubblica e l'igiene esclude rilevanza al fatto che la situazione di pericolo fosse nota da tempo. Del resto la giurisprudenza ha precisato più volte che presupposto per l'adozione dell'ordinanza contingibile è la sussistenza e l'attualità del pericolo, cioè del rischio concreto di un danno grave e imminente, a nulla rilevando neppure che la situazione di pericolo fosse, come parrebbe nel caso di specie, nota da tempo (cfr. Consiglio di Stato, V, 28.3.2008, n. 1322).
Ad avviso del Tar sono infondate e vanno disattese anche le censure relative al mancato bilanciamento dei contrapposti interessi al bisogno abitativo e all'interesse pubblico all'eliminazione delle coperture dei fabbricati in questione, costituenti un innegabile rischio per la salute della popolazione a causa dell'esposizione della stessa alle fibre d'amianto. E del resto è pacifico e non contestato il fatto che l'Amministrazione avesse già provveduto all'incapsulamento del cemento amianto e che, pertanto, non vi era alcun altro tipo di intervento possibile per ovviare alla situazione di pericolo per la salute pubblica se non quella di provvedere allo smantellamento delle coperture dei fabbricati.
Peraltro, l'Amministrazione comunale proprio in considerazione delle esigenze abitative degli occupanti i detti fabbricati e delle loro precarie condizioni economiche, si è attivata per trovare delle soluzioni abitative temporanee, nonostante la maggior parte dei predetti soggetti, ivi compresa parte ricorrente, non abbiano alcun titolo che ne legittimi la permanenza all'interno dei predetti immobili, non risultando assegnatari degli stessi. Ne discende, quindi, che alcuna censura né sotto il profilo della carenza di istruttoria, né sotto quello dell'eccesso di potere può essere mossa alla P.A. procedente che, a fronte della necessità di provvedere quanto prima possibile allo smantellamento delle coperture in lastre di cemento - amianto, ha comunque preso in considerazione gli interessi degli occupanti sine titulo e si è adoperata per farvi fronte.