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Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (1/2013)

Sent. TAR Marche, sez. I, 13.11.2012, n. 730

La ricorrente titolare di autorizzazione temporanea per occupazione di suolo pubblico con dehors impugna l'ordinanza sindacale con la quale le viene ordinata la rimozione del dehors. Il sindaco ha ritenuto, infatti, che "nei giorni di festa e nello specifico durante lo svolgimento di particolari manifestazioni come il 'Cavallo di Fuoco'", "la notevole concentrazione di pubblico è tale da generare un'elevata tensione nella gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica" che rende necessario disporre la rimozione del dehors per la "pericolosità della situazione".

Il giudice prima di esaminare il merito della questione ricorda che l'art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al quarto comma, attribuisce al sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Inoltre le ordinanze contingibili ed urgenti vanno ascritte alla categoria giuridica delle ordinanze di necessità ed urgenza, di natura amministrativa, come sancito dalla giurisprudenza costituzionale, che ne ha escluso la riconducibilità all'esercizio di poteri legislativi, sia per la loro forma che per i loro effetti (Corte Cost., 23 maggio 1961, n° 26; Corte Cost., 20 giugno 1956, n° 8). E per quanto abilitate in via provvisoria, per far fronte ad emergenze sanitarie o di igiene pubblica e per finalità di prevenzione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica, a disporre per la situazione di urgenza e necessità, senza che il contenuto del provvedimento sia predeterminato dalla legge, dovendo lo stesso adeguarsi alle circostanze concrete, le ordinanze contingibili ed urgenti non possono disattendere i principi generali dell'ordinamento, tra i quali il principio di separazione dei poteri, che esclude l'esercizio di poteri legislativi, o di poteri spettanti ad altri organi costituzionali, ad opera di autorità amministrative. Anche l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, pertanto, richiede il rispetto dei precetti costituzionali e del principio di legalità, la cui effettività è garantita quando non siano oltrepassati i limiti che ne assicurano la conformità all'ordinamento, limiti costituiti dalla efficacia definita nel tempo, dalla motivazione adeguata e dalla rispondenza ai principi generali dell'ordinamento.

Nel caso di specie, ad avviso del TAR, la ricorrente lamenta fondatamente che il potere di ordinanza sia stato, in concreto, esercitato senza una delimitazione della sfera temporale di efficacia del provvedimento, in violazione dei surrichiamati limiti propri delle ordinanze di necessità ed urgenza.

Per ius receptum, stante il carattere di provvisorietà insito nella contingibilità delle ordinanze di cui all'art. 54, quarto comma, del d.lgs. n. 267/2000, sono illegittime le ordinanze contingibili ed urgenti preordinate a dettare un assetto di interessi stabile e per un tempo indefinito.

Per tali ragioni, il ricorso viene accolto ed annullata l'ordinanza.

 

Osservatorio sulle fonti

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