Sent. TAR Campania, Napoli, sez. V, 8.10.2012, n. 4029
L'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti rientra fra i compiti specifici del sindaco quale ufficiale di governo, e non già negli ordinari poteri di gestione spettanti ai dirigenti degli enti locali.
Secondo costante giurisprudenza, il t.u.e.l. demandando esclusivamente al sindaco il potere "extra ordinem" di emanare i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale, individua una prerogativa tipica del sindaco quale ufficiale di governo, come tale non delegabile ad altri (cfr. TAR. Campania, Napoli, V, 18.1.2011, n. 255 e 15.1.2007, n. 276; Consiglio di Stato, IV, 24.3.2006, n. 1537; TAR. Abruzzo, L'Aquila, 3.10.2003, n. 835) con la conseguenza che è illegittimo per incompetenza il provvedimento emanato dal dirigente del comune che imponga un obbligo di "fare" dal contenuto non previamente predeterminato normativamente, consistente in attività materiali da porre in essere secondo modalità che sono state definite dall'amministrazione in relazione alla specificità del caso concreto e preordinate a fronteggiare una situazione di pericolo, al fine specifico, esplicitato nel dispositivo dell'atto, di salvaguardare l'incolumità pubblica, trattandosi di un'ordinanza di necessità ed urgenza la cui competenza è stata attribuita al sindaco (cfr. TAR. Puglia, Bari, sez. II, 8 ottobre 2001, n. 4188).