Sent. TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 21.11.2012, n. 2379
Il comune può legittimamente regolamentare, per finalità di tutela dell'ambiente, del decoro urbano e dell'igiene pubblica, la distribuzione di volantini e depliants, disponendo che essi siano allocati nelle cassette dedicate alla pubblicità. Va, pertanto, respinta la censura d'invalidità del regolamento la quale adduce una illegittima limitazione dello svolgimento di un'attività imprenditoriale resa invece libera dalla legge. Le norme sulla c.d. "liberalizzazione" delle attività economiche (art. 3, d.l. 13 agosto 2011, n. 138), pur affermando il principio che "tutto quanto non è espressamente vietato dalla legge è permesso", non hanno fatto venir meno l'essenza vera della funzione della pubblica amministrazione locale in questo ambito, la quale, comunque, rimane preordinata a regolare lo svolgimento di attività economiche private che possano potenzialmente interferire con valori posti a tutela della collettività e ciò non soltanto quando dette attività siano esercitate in modo disfunzionale.