Sent. Consiglio di Stato, sez. V, 5.12.2012, n. 6230
Il Consiglio di Stato premette che lo statuto comunale è diretto a fissare le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e a porre i criteri generali per il suo funzionamento, da svilupparsi in sede regolamentare. Ne risulta così accentuata l'immanenza della potestà statutaria al principio di autonomia sancito dall'art. 5 Cost. e la configurazione dello statuto come espressione dell'esistenza stessa e dell'identità dell'ordinamento giuridico locale.
Rileva, poi, che ai sensi dell'art. 13, comma 1, d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29, l'applicazione delle disposizioni ivi contenute è subordinata alla previa modifica, ove necessario, degli ordinamenti delle amministrazioni, entro il termine di sei mesi, termine della cui natura meramente ordinatoria o sollecitatoria, non può dubitarsi, atteso che la formazione dello statuto comunale costituisce un momento particolare della autonomia del comune e non può ritenersi che sia soggetta a termini perentori nel recepire le norme introdotte dall'ordinamento.
Con riguardo, quindi agli enti locali, fino alla modifica degli ordinamenti, restano in vigore le previsioni contenute negli artt. 35 e 36, comma 1, l. n. 142 del 1990, che stabiliscono le attribuzioni della giunta municipale e del sindaco (Cons. Stato, sez. IV, 5 luglio 1999, n. 1164).
Cfr. in riferimento all'art. 51 della l. 142, Tar Toscana (sez. II, 30.1.2012, n. 197 in questa Rivista n. 2.2010) che ha affermato che l'attribuzione ai dirigenti di compiti di gestione non deriva direttamente dalla disposizione legislativa, ma necessita di intervento da parte dello statuto che dia attuazione al principio di separazione delle competenze tra organi elettivi e burocratici.
Art. 13, d.lg. 3.2.1993, n.29
Amministrazioni destinatarie
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici non economici nazionali, alle istituzioni universitarie ed alle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto stabilito per il ruolo sanitario nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. A tali disposizioni si attengono le amministrazioni degli enti locali, conformando a tal fine i propri ordinamenti.