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Dell'illegittimità del regolamento comunale che disciplina l'apertura di sale giochi con finalità di prevenzione della ludopatia (2/2013)

Sent. TAR VENETO, sez. III, 16.4.2013, n. 576

Il regolamento comunale di Vicenza che prevede il rispetto di distanze delle sale gioco (ad esempio da istituti scolastici, centri giovanili...) con finalità di prevenzione della ludopatia attiene alla tutela della salute e dell'ordine pubblico. A tutela di detti interessi è intervenuta la legge statale a disciplinare la materia e dalle disposizioni dettate si ricava il principio che gli strumenti pianificatori di contrasto alla ludopatia devono essere stabiliti a livello nazionale o comunque essere inseriti nel sistema della pianificazione nazionale. E tale principio è coerente rispetto alle esigenze tutelate che sono le medesime nell'intero territorio nazionale; conseguentemente la competenza legislativamente stabilita a favore dell'amministrazione statale esclude che pari competenza possa essere esercita dal comune.

Nemmeno la potestà esercitata dal comune di Vicenza può essere collocata nell'ambito dell'art. 13 del t.u.e.l, secondo cui spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, per i seguenti due motivi:

- lo stesso art. 13 esclude da tali funzioni le competenze attribuite ad altri soggetti dalla legge statale o regionale e nel caso di specie sono state sopra richiamate le disposizioni di legge che attribuiscono all'amministrazione nazionale le competenze in materia e non ai comuni;

- la potestà amministrativa, per essere esercitata, necessita di una specifica attribuzione legislativa ai sensi degli artt. 2, 23, 41, 42 e 97 della Costituzione. Tale specifica attribuzione legislativa difetta.

Senza l'attribuzione per legge di specifica potestà amministrativa l'art. 13 del t.u.e.l. legittima i comuni all'utilizzo degli strumenti di diritto privato, in condizioni di parità con tutti gli altri soggetti, ma non all'esercizio di poteri amministrativi.

I comuni potranno se mai intervenire, nell'ambito della sopra richiamata pianificazione, in sede di conferenza unificata ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 158 del 2012. Inoltre i sindaci, in caso di situazioni di effettiva emergenza, possono adottare ordinanze contingibili ed urgenti, come previsto dal Testo unico degli enti locali.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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