Sent. TAR LIGURIA, sez. I, 19.4.2013, n. 702
Il Tar Liguria ribadisce alcune considerazioni di ordine generale, anche al fine di dare indicazioni per l'eventuale riesercizio dell'azione amministrativa, in ordine al potere di ordinanza.
Sottolinea che l'art. 54 t.u.e.l. prevede espressamente che per l'adozione delle suddette ordinanze sindacali debbono ricorrere cumulativamente i seguenti tre presupposti:
1) un grave pericolo che minaccia l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana;
2) la contingibilità, cioè una situazione imprevedibile ed eccezionale, che non può essere fronteggiata con i mezzi ordinari previsti dall'ordinamento;
3) l'urgenza, causata dall'imminente pericolosità, che impone l'adozione di un efficace provvedimento straordinario e di durata temporanea in deroga ai mezzi ordinari previsti dalla normativa vigente.
A tali presupposti oggettivi va aggiunto un necessario presupposto soggettivo, cioè la riferibilità del bene interessato ad un soggetto che ne abbia altresì la disponibilità in quanto altrimenti, a tacer d'altro, l'ordine sarebbe illogicamente destinato a non poter essere eseguito.
Il Collegio evidenzia inoltre che, secondo un costante e pacifico orientamento giurisprudenziale, trattandosi di un provvedimento atipico di carattere extra ordinem non disciplinato in modo puntuale dalla legge, non può derogare alle norme costituzionali e comunitarie ed anche ai principi generali dell'ordinamento giuridico, come quello comunitario del rispetto del criterio della proporzionalità, nel senso che la tutela dell'interesse pubblico sotteso (incolumità pubblica e/o sicurezza urbana) deve essere perseguita, oltre che facendo uso dei precetti della logica e dell'imparzialità ai quali deve sempre ispirarsi tutta l'attività amministrativa, con strumenti idonei a realizzare gli obiettivi perseguiti (tutela dell'incolumità pubblica e/o della sicurezza urbana), senza eccedere, utilizzando misure non necessarie per la tutela dell'interesse pubblico, e perciò cercando di incidere sui soggetti privati nella misura strettamente necessaria, provocando così il minor sacrificio possibile dei contrapposti interessi privati.