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Impugnazione della legge regionale della Valle d’Aosta n. 30 del 2012 (1/2013)

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2013 il Governo ha provveduto ad impugnare la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 30 del 2012 intitolata "Adeguamento del bilancio di previsione per l'anno 2012 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario). Modifiche a disposizioni legislative".

Oggetto di censura è stato l'art. 2, comma 10, della predetta legge.

Esso dispone, in particolare, che "Le disposizioni vigenti riguardanti il sistema di tesoreria unica non si applicano agli enti locali della Regione e alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali".

Ad avviso del ricorrente, tale norma si porrebbe in palese contrasto con quanto disposto dall'art. 35, comma 8, del decreto legge n.1 del 2012 convertito in legge n.27 del 2012, secondo cui "Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione". La disposizione in parola sospende per tre anni, fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria unica mista in base al quale tutte le disponibilità derivanti dalle entrate (derivanti quindi da tributi, vendita di beni, canoni, tariffe) che non siano riconducibili direttamente o indirettamente allo Stato – le quali debbono essere mantenute su conti infruttiferi presso la Tesoreria erariale – possono essere tenute dagli enti presso i propri servizi di tesoreria e al suo posto stabilisce il ritorno al regime di tesoreria unica tradizionale, in base al quale tutte le disponibilità degli enti devono essere accentrate presso le contabilità speciali della Banca d'Italia.

Secondo quanto disposto dall'art. 35 del decreto n. 1 del 2012 convertito in legge n. 27 del 2012, il regime di tesoreria unica trova applicazione per tutti gli enti e organismi pubblici indicati dall'art. 7 del d.lgs. n. 279 del 1997, e quindi nei confronti di tutte le autonomie territoriali comprese le Regioni a statuto speciale, essendo la stessa norma predisposta al fine di garantire la tutela dell'unità economica della Repubblica e il coordinamento della finanza pubblica.

Per tali ragioni, ad avviso del ricorrente, l'art. 2 comma 8 della legge regionale n. 30 del 2012, sottraendo gli enti locali della Regione e le istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che non godono di finanziamenti statali dall'applicazione delle disposizioni in materia di tesoreria unica, violerebbe contestualmente gli artt. 117, comma terzo, e 119 della Costituzione in quanto confliggente con il riparto di competenze tra legislatore statale e legislatore regionale in tema di coordinamento della finanza pubblica, per non avere la Regione Valle d'Aosta rispettato i principi fondamentali dettati in materia dal legislatore statale.

In particolare, essendo la disciplina in materia di tesoreria unica di competenza legislativa statale e attuativa degli indirizzi di politica economica nazionale, rientra nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Ad avviso del ricorrente, la norma costituirebbe altresì violazione dell'art. 120 Cost., in quanto si porrebbe in contrasto con il principio di unità economica della Repubblica.

D'altra parte la stessa Corte costituzionale si è recentemente pronunciata, con la sentenza n. 311 del 2012, sulla questione di legittimità costituzionale del predetto art. 35, comma 8 del decreto legislativo n. 1 del 2012 sollevata dalle Regioni Piemonte, Veneto, Toscana e Regione Siciliana, affermando in tale occasione che "la scelta di sospendere temporaneamente il regime di tesoreria unica cosiddetta mista si inserisce nell'ambito di interventi diretti a garantire la tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. (...) La disciplina impugnata trova origine nell'esigenza di adottare una modalità di gestione della liquidità che, considerata la gravità dell'attuale situazione economico-finanziaria, permetta allo Stato di minimizzare il ricorso al mercato per reperire risorse". (...) "La disciplina censurata rientra tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, si colloca nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica – la cui determinazione spetta alla potestà legislativa statale – e comporta evidenti implicazioni anche in materia di tutela del risparmio e dei mercati finanziari. Il sistema di tesoreria unica è uno strumento essenziale per assicurare il contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento. Compete al legislatore statale, quindi, regolare il funzionamento di tale sistema".

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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