Nel periodo luglio-ottobre 2013 il Consiglio provinciale ha approvato 10 leggi, tra le quali si segnalano:
Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
“Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione”.
La legge ha un contenuto piuttosto eterogeneo, recando modifiche ad un’ampia serie di leggi provinciali dai contenuti più diversi: ordinamento dell’artigianato; disciplina di cave e torbiere; provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie e per la migliore utilizzazione del porfido, marmo, pietre ornamentali e delle risorse idrotermali ed idrominerali; disciplina della prospezione, ricerca e concessione delle sostanze minerarie; disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi; interventi per il sostegno dell’economia, disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea; misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del ‘marchio di qualità con indicazione di origine’; ordinamento dell’apprendistato; norme in materia di esercizi pubblici; ordinamento delle aree sciabili attrezzate; ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori; ordinamento del commercio; norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione.
Alcune di queste previsioni sono state impugnate dal Governo. Si tratta dell’art. 20, comma 2, che prevede la concessione da parte della Giunta provinciale di contributi alle emittenti radiotelevisive nonché ai portali informativi online con sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale, con testata giornalistica registrata presso il tribunale di Bolzano.
Anche se la norma rinvia ad una successiva delibera di Giunta l’individuazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi, essa è stata ritenuta dal Governo lesiva del diritto dell’Unione europea, per essere il requisito della sede legale nella Provincia di Bolzano discriminatorio e posto in violazione del principio della libertà di stabilimento (art. 49 del TFUE).
L’art. 21, comma 3, prevede la copertura degli oneri derivanti dall’art. 20, riguardanti le infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti, quantificati in un milione di euro, mediante riduzione per equivalente importo della spesa autorizzata sull’ u.p.b. 27203 di cui alla tabella A allegata alla legge l.p. n. 22/2012. Per il Governo la copertura finanziaria risulta inidonea, dal momento che l'utilizzazione del Fondo di riserva non costituisce modalità di copertura finanziaria ai sensi dell’ art. 17 l. n. 196/2009, che, nel dettare i principi per la copertura finanziaria delle leggi, esclude proprio la possibilità di ricorrere a Fondi di riserva. Pertanto, la disposizione in esame, ponendosi in contrasto con la normativa statale di riferimento, violerebbe l’art. 81, comma 4, Cost.
La violazione dello stesso parametro è, poi, denunciata con riguardo all’art. 21, comma 4, ai sensi del quale la spesa a carico dei successivi esercizi finanziari sarà stabilita con legge finanziaria; ciò in considerazione del fatto che simile rinvio è consentito solo per spese continuative o ricorrenti (sent. Corte cost. n. 26/2013), fattispecie nella quale non rientrano gli interventi previsti nei commi 1, 2 e 3 dell’art. 21.
Link web:
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/197242/legge_provinciale11.aspx?view=1&;a=2013&in=25
La delibera con cui il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare le indicate previsioni è del 27.09.2013:
http://www.affariregionali.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?IdDelibera=8731
Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 18.
Modifiche della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, recante “Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile”
La legge reca alcune modifiche alla normativa in materia di risparmio energetico ed energia rinnovabile al fine di velocizzare i relativi procedimenti. In particolare, si prevede un’autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, una procedura abilitativa semplificata per gli impianti di produzione di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, nonché - per gli impianti di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387/2003 - la possibilità di essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale. Fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche, il regime della comunicazione è esteso ai progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici.
Link web:
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/197684/legge_provinciale_17_settembre_2013_n_18.aspx?view=1&;q=&a=2013&n=&in=25&na=
Legge provinciale.
“Partecipazione civica in Alto Adige”
Nel bollettino ufficiale della Regione n. 26 del 25.06.2013 è stata pubblicata a fini notiziali una nuova legge statutaria, approvata il 6 giugno a maggioranza assoluta (con il voto favorevole dei soli consiglieri SVP), che reca una nuova e organica disciplina dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo provinciale e dell’esercizio del diritto di iniziativa popolare riguardo a leggi provinciali.
Gli strumenti di democrazia diretta previsti sono:
Richiesta popolare (art. 2): 4.000 cittadini possono rivolgersi al Consiglio o alla Giunta provinciali, secondo le rispettive competenze, per richiedere la regolamentazione di una materia a livello legislativo o amministrativo, o per presentare una richiesta d'interesse pubblico generale. Si tratta di una richiesta che illustra la questione posta, ma non presenta un testo composto di articoli.
Iniziativa popolare (art. 3): 8.000 cittadini possono rivolgersi al Consiglio o alla Giunta provinciali, secondo le rispettive competenze, per richiedere mediante iniziativa popolare: a) l'approvazione, abrogazione o modifica di leggi o di singole disposizioni di legge; b) l'abrogazione delle delibere della Giunta provinciale, dei decreti del presidente della Provincia, di un assessore provinciale o di singole disposizioni di detti atti amministrativi.
Se un'iniziativa non è accolta dal Consiglio o dalla Giunta entro il termine rispettivamente di 180 e 30 giorni, su di essa si può svolgere un referendum.
Il Consiglio provinciale ha la possibilità di approvare una controproposta con una regolamentazione alternativa dello stesso oggetto, che viene sottoposta a referendum, insieme all'iniziativa popolare. Perché possa svolgersi siffatto referendum sono necessarie le firme di 26.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia e aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.
Se una proposta di legge sottoposta a referendum raggiunge il consenso necessario, il presidente della Provincia promulga la legge.
Novità assolute rispetto alla disciplina statale e regionali degli istituti referendari sono la previsione della raccolta on line delle sottoscrizioni necessarie e l’abolizione del quorum strutturale.
Referendum consultivo (art. 4): 26.000 cittadini possono far svolgere un referendum consultivo su una richiesta popolare, se il Consiglio o la Giunta provinciali non ne danno applicazione entro i termini previsti (rispettivamente 180 e 30 giorni) e se si tratta di una materia di interesse provinciale.
La legge statutaria sarà sottoposta a referendum essendo state raccolte nei tre mesi le firme necessarie (art. 47, comma 5, St. speciale).
Link web:
http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2013/26/S3/S326130185023.pdf