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La sentenza della Corte di Cassazione a SSUU n. 199977 del 2014: precisazioni sulle modalità di calcolo della durata del processo penale nel giudizio sull’equa riparazione previsto dalla legge “Pinto” (3/2014)

Con la sentenza in epigrafe le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che, nel giudizio sull'equa riparazione per il danno subito a causa dell'irragionevole durata del processo, il principio secondo il quale gli eredi della parte deceduta acquistano la qualità di parte processuale al momento della loro costituzione in giudizio, cosicché da quel momento si possa computare nei loro confronti l'eccessiva durata del processo, si applica soltanto al processo civile. Infatti, nel processo penale gli effetti della costituzione di parte civile si estendono agli eredi senza che essi effettuino la formale costituzione di parte nel processo.

 

Secondo la Suprema Corte, tuttavia, ciò non significa che il termine a partire dal quale è possibile calcolare la durata del processo penale ai fini della valutazione della sua ragionevolezza coincida con la data del decesso della parte civile. Infatti, il principio generale in materia richiede che sia attribuita rilevanza al momento in cui è iniziato il patema, ossia la sofferenza psichica della parte del processo. Il dies a quo deve pertanto individuarsi, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, della legge 89 del 2001, nel momento in cui la parte ha avuto conoscenza del processo.

Nel processo penale, in particolare, la durata delle indagini preliminari può rilevare al fine del calcolo della durata del processo solo se, e a partire dal momento in cui, l'indagato ne ha avuto effettiva conoscenza.

Qualora inoltre deceda la persona costituitasi parte civile nel processo penale, gli eredi subentrano automaticamente nella posizione di parte processuale, perché non operano gli effetti interruttivi previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. per il processo civile, essendo il processo penale retto dal principio dell'impulso d'ufficio.

Ciononostante, gli eredi ancorché subentrati automaticamente nella posizione di parte civile, possono far valere anche la durata del procedimento penale che ha preceduto la morte de cuius se dimostrano di averne avuto conoscenza. A partire da tale momento è infatti iniziato il patema e l'interesse alla pronuncia giurisdizionale.

Tuttavia, a tal fine, essi devono provare, presentando adeguata documentazione, il momento a partire dal quale hanno avuto cognizione del procedimento.

Qualora gli eredi non riescano a fornire adeguata documentazione, il termine iniziale coinciderà col momento in cui sono intervenuti in giudizio.

 

Osservatorio sulle fonti

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