Sentenza n. 4/2014 - giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 23 gennaio 2014 – Pubblicazione in G. U. del 29 gennaio 2014
Motivi della segnalazione:
Con la sentenza n. 4 del 2014 la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale).
I motivi di interesse risiedono nell’esame che la Corte compie in via preliminare in merito alla questione delle sopravvenienze normative intervenute dopo la proposizione del ricorso.
Con riguardo alla fattispecie in esame, è accaduto che, in un primo momento, l’art. 8, comma 5, della legge regionale n. 5 del 2013 ha espressamente abrogato l’impugnato art. 8, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2012, mentre, in un secondo momento, l’art. 14, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 6 del 2013 ha – con la medesima tecnica normativa – abrogato il citato art. 8, comma 5, il quale aveva soppresso la norma impugnata.
Si è in presenza, a ben vedere, di un’ipotesi di reviviscenza conseguente all’abrogazione di una norma meramente abrogatrice disposta dal legislatore, perché l’unica finalità di tale norma consiste nel rimuovere il precedente effetto abrogativo.
Risulta dunque confermato quanto affermato nella sentenza n. 13 del 2012, nella quale la Corte si soffermava a specificare che “il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate, dunque, non opera in via generale e automatica e può essere ammesso soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate, e comunque diverse da quella dell’abrogazione referendaria in esame. Ne è un esempio l’ipotesi di annullamento di norma espressamente abrogatrice da parte del giudice costituzionale, che viene individuata come caso a sé non solo nella giurisprudenza di questa Corte (peraltro, in alcune pronunce, in termini di «dubbia ammissibilità»: sentenze n. 294 del 2011, n. 74 del 1996 e n. 310 del 1993; ordinanza n. 306 del 2000) e in quella ordinaria e amministrativa, ma anche in altri ordinamenti (come quello austriaco e spagnolo). Tale annullamento, del resto, ha «effetti diversi» rispetto alla abrogazione – legislativa o referendaria – il cui «campo […] è più ristretto, in confronto di quello della illegittimità costituzionale» (sentenza n. 1 del 1956).
Né l’ipotesi di reviviscenza presupposta dalla richiesta referendaria in esame è riconducibile a quella del ripristino di norme a séguito di abrogazione disposta dal legislatore rappresentativo, il quale può assumere per relationem il contenuto normativo della legge precedentemente abrogata. Ciò può verificarsi nel caso di norme dirette a espungere disposizioni meramente abrogatrici, perché l’unica finalità di tali norme consisterebbe nel rimuovere il precedente effetto abrogativo”.
La norma impugnata deve essere pertanto considerata in vigore, in quanto richiamata in vita dall’art. 14, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 6 del 2013 e per questo motivo permane l’interesse del ricorrente all’esame del ricorso.