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Incostituzionale l'abrogazione (tramite "taglia-leggi") del d.lgs. n. 43 del 1948 sulle associazioni a carattere militare che perseguono scopi politici (1/2014)

Sentenza n. 5/2014 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 23 gennaio 2014 – Pubblicazione in G.U. del 29 gennaio 2014

Motivo della segnalazione:

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui, al numero 297 del comma 1, abroga il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare) e dell’art. 1 del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore), nella parte in cui modifica il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), espungendo dalle norme mantenute in vigore il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43.

 

La sentenza è interessante sotto un duplice profilo: da un lato, perché in essa la Corte si pronuncia in maniera più “aperta” del passato circa il suo scrutinio sulle norme penali di favore, e dall’altro perché la stessa si trova di nuovo davanti al complesso meccanismo di delega – originato dall’art. 14 della l.n. 246 del 2005 – noto come “taglia-leggi”.

Sotto il primo aspetto, la Corte ripercorre la propria giurisprudenza, sottolineando come sia ormai consolidato (a partire dalla sent. n. 148 del 1983) l’orientamento volto ad assoggettare le norme penali di favore al suo scrutinio, malgrado ciò possa confliggere con la riserva di legge in materia penale di cui all’art. 25, comma 2 Cost. ed i possibili effetti retroattivi in malam partem ai quali può portare la declaratoria d’incostituzionalità.

Infatti, riprendendo precedenti anche recenti (in particolare, le sentt. n. 28 del 2010 e n. 394 del 2006), la Corte sottolinea come – almeno in casi come quello in oggetto – non vi sia contrasto fra la riserva di legge in materia penale ed il suo possibile intervento ablatorio: allorché un’abrogazione di norma penale sia stata disposta in carenza di potere (in quanto operata dal Governo fuori dai criteri di delega), l’intervento della Corte volto a ripristinare la normativa abrogata sta proprio a presidio della riserva di legge, riparando ad una sua violazione.

Quanto, invece, al versante dell’effetto di possibile retroattività dell’effetto penale sfavorevole, va sottolineato anzitutto che i fatti del giudizio a quo erano precedenti all’abrogazione, quindi l’effetto favorevole era dovuto al distinto principio di retroattività della lex mitior; sulla scia della sent. n. 394 del 2006, simili effetti sono assolutamente bilanciabili rispetto al rischio – derivante da una loro esclusione dal sindacato della Corte – di creare “zone franche” rispetto al suo giudizio.

Quanto ai profili di merito della sentenza, la Corte accoglie le censure dei giudici rimettenti circa il fatto che il Codice dell’ordinamento militare non potesse operare l’abrogazione del d.lgs. n. 43 del 1948. È pur vero, infatti, che detto Codice è scaturito dalla delega alla semplificazione e al riassetto che comprendeva anche l’abrogazione “massiva” di tutte le disposizioni pubblicate prima del 1° gennaio 1970 non “salvate” dallo stesso Governo (o rientranti in determinate categorie), ma principi e criteri della stessa imponevano appunto di evitare l’abrogazione nel caso in cui la disposizione fosse stata operante e necessaria alla tutela di un diritto costituzionalmente tutelato; inoltre, il riassetto operato dal Codice in oggetto riguarda una materia – l’ordinamento militare – che nulla ha a che spartire con il d.lgs. n. 43 del 1948, il quale attua l’art. 18 Cost. sanzionando le associazioni a carattere militare che perseguono scopi politici.

Vengono quindi dichiarate incostituzionali sia la parte del Codice dell’ordinamento militare che dispone l’abrogazione del d.lgs. n. 43 del 1948 che la “conferma” di tale abrogazione operata dal successivo d.lgs. n. 213 del 2010 laddove espunge – appunto – il d.lgs. n. 43 del 1948 dalle disposizioni che lo stesso legislatore delegato aveva deciso di “salvare” inserendole nel d.lgs. n. 179 del 2009.

Osservatorio sulle fonti

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