Con recente sentenza n. 4874/2014, il Consiglio di Stato, sez. VI, ha confermato una sentenza del TAR Lombardia, sez. III, n. 1737/2011, la quale aveva a sua volta respinto un ricorso con i quale alcune società elettriche avevano impugnato una delibera dell’AEEG del 2009 regolante l’erogazione del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica nell’ambito di reti interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.
Nella pronuncia in questione, la sesta sezione del Consiglio di stato ha avuto modo di ribadire e precisare la propria giurisprudenza in materia di potestà regolamentare delle autorità indipendenti.
A proposito di tale potestà appunto, rilevandosi che, «nel caso degli atti regolamentari […] la legge non indica nei dettagli il loro contenuto», si afferma che «la particolare declinazione del principio di legalità sostanziale in tal modo realizzata si giustifica in ragione dell’esigenza di assicurare il perseguimento di fini che la stessa legge predetermina», posto che «il particolare tecnicismo del settore impone […] di assegnare alle Autorità il compito di adeguare costantemente il contenuto delle regole tecniche all’evoluzione del sistema».
Dunque, richiamandosi espressamente la teorica dei c.d. poteri impliciti, si afferma ancora una volta «la conformità a Costituzione […] della sola predeterminazione legale […] degli obiettivi propri dell’attività di regolazione e dei limiti all’esercizio in concreto di tale attività».
Al tempo stesso, d’altro canto, si sottolinea nuovamente come un simile «parziale temperamento del principio di legalità in senso sostanziale […] imponga altresì, (quale sorta di contraltare sistematico), il rafforzamento delle garanzie di legalità in senso procedimentale che si sostanzia, fra l’altro, nella previsione di rafforzate forme di partecipazione degli operatori del settore al procedimento di formazione degli atti regolamentari».
Giusto Puccini