Adeguamento del codice di condotta commerciale e della regolazione al decreto legislativo 21/2014.
Tra gli atti aventi contenuto normativo più rilevanti adottati dall’AEEGSI in quest’ultimo periodo, vi è la deliberazione del 4 giugno 2015 recante «Ulteriori interventi di adeguamento del codice di condotta commerciale e della regolazione al decreto legislativo 21/2014 » (269/2015/R/COM).
Si tratta di un ambito di regolazione dell’AEEGS previsto dalla legge n. 481/1995, da varie direttive europee e da altre fonti primarie nazionali: fonti normative tutte richiamate dalla deliberazione in questione.
Nell’ambito del procedimento di adozione della deliberazione è stato pubblicato il documento per la consultazione 31 luglio 2014, 401/2014/R, contenente gli orientamenti dell’AEEGS per la definizione di eventuali e ulteriori modifiche al codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 21/2014. In particolare, l’oggetto della consultazione ha riguardato modifiche relative all’indicazione dei corrispettivi di fornitura, il livello dei costi ragionevoli e proporzionati da riconoscere al professionista in caso di esercizio del diritto di ripensamento, la definizione di ulteriori elementi specifici da inserire nel modulo-tipo per l’esercizio del diritto di recesso
Tale documento è stato oggetto di commenti e osservazioni da parte di venditori di energia elettrica e gas naturale, di associazioni rappresentative di operatori di settore, di un’impresa di distribuzione del gas naturale e di associazioni dei consumatori.
La deliberazione in oggetto ha preso in esame tali osservazioni raggruppandole per tematiche e accogliendone alcune.
(http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/15/269-15.pdf)
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Riforma della regolazione in materia di misura dei punti di riconsegna della rete di distribuzione.
Con la delibera del 19 marzo 2015, recante «Riforma della regolazione in materia di misura dei punti di riconsegna della rete di distribuzione, anche in attuazione del decreto legislativo 102/2015» (117/2015/R/GAS), l’AEEGSI ha riformato la regolazione in materia di misura dei punti di riconsegna della rete di distribuzione.
La normativa in questione è stata adottata nell’ambito delle competenze assegnate all’Autorità dall’art. 2, comma 12, lettera h) della legge n. 481/1995, secondo cui l’Autorità emana direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi e fissa i livelli standard, generali o specifici, di qualità dei servizi, nonché di quelle previste dal decreto-legge n. 145/2013, che assegna all’Autorità il compito di promuovere l’installazione di contatori elettronici, «garantendo nel massimo grado e tempestivamente la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che siano installati sistemi di telelettura», e dall’art. 9, comma 6, del decreto legislativo n. 102/2014, che attribuisce all’Autorità il compito di identificare le modalità con cui gli operatori del settore devono provvedere a fornire informazioni sulle fatture emesse.
Durante il procedimento sono stati emessi due documenti per la consultazione (251/2014/R/gas e 477/2014/R/com), con cui l’AEEGSI ha formulato i propri orientamenti in merito alla riforma della regolazione in tema di misura dei prelievi finali e di quella relativa alla morosità nei mercati retail dell’energia elettrica e del gas naturale.
La delibera riporta le osservazioni formulate dai partecipanti alla doppia consultazione raggruppandole per oggetto e illustrando adeguatamente le ragioni dl loro accoglimento o del loro rigetto.
(http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/15/117-15.pdf)
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Riforma della regolazione in materia di utilizzo flessibile della capacità di rigassificazione del GNL e di risoluzione delle congestioni per l’accesso ai terminali.
Con la delibera del 19 marzo 2015, recante « Riforma della regolazione in materia di utilizzo flessibile della capacità di rigassificazione del GNL e di risoluzione delle congestioni per l’accesso ai terminali» (118/2015/R/GAS), l’Autorità ha esercitato una competenza ad essa espressamente e puntualmente attribuita dall’art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, secondo cui l’Autorità fissa i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell’utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto
La delibera è stata preceduta da un documento di consultazione (617/2014/R/GAS) con cui l’Autorità ha formulato i suoi orientamenti in merito alla riforma della regolazione prevista dalla deliberazione 167/2005 in materia di utilizzo flessibile della capacità di rigassificazione del gnl e di risoluzione delle eventuali congestioni per l’accesso ai terminali.
La delibera riporta le proposte illustrate dai partecipanti e ne accoglie alcune, senza peraltro motivare sulle ragioni per l’accoglimento delle medesime.
La delibera sostituisce la precedente delibera n. 167/2005 mediante l’introduzione di un nuovo testo che integra quest’ultima con le nuove disposizioni, procedendo altresì sia al riordino della struttura della delibera stessa tramite l’aggiornamento della numerazione e dei riferimenti ai relativi articoli sia al coordinamento testuale tra il precedente e il nuovo testo.
La delibera ha motivato la mancata sottoposizione alla consultazione dell’intervento di riordino e di coordinamento testuale con riferimento alla circostanza che si tratta di una mera attività di sistemazione formale di disposizioni già vigenti e già sottoposte a precedente consultazione.
(http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/15/118-15.pdf)