Alcune Regioni hanno recentemente modificato la propria legge elettorale (ad esempio la Regione Marche), oppure l’hanno senz'altro sostituita (la Regione Toscana), oppure ancora l’hanno approvata per la prima volta (la Regione Lombardia). Fra le varie modifiche e innovazioni se ne segnalano due in particolare.
La prima riguarda l’introduzione di limiti alle candidature. Il principale fra questi limiti è il divieto del terzo mandato consecutivo per il Presidente della Regione, che recepisce il corrispondente principio fondamentale contenuto nella legge quadro 165/2004. In alcuni casi la formulazione della norma regionale fa ritenere che il divieto sia destinato a durare anche se sia trascorsa una legislatura (o più) dalla fine del doppio mandato consecutivo. La legge regionale 9/2013 della Regione Abruzzo stabilisce infatti che «Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi» (art. 3.3; v. anche legge regionale 51/2014 Toscana, art. 12.5; previsione analoga nella legge regionale Umbria 4/2015, art. 10).
In altri casi, il divieto sembra destinato a valere solo per le elezioni immediatamente successive all’effettuazione del secondo mandato presidenziale consecutivo. Per esempio, la legge dell’Emilia-Romagna stabilisce che «Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi», lasciando intendere che potrebbe essere ricandidato quando sia trascorsa almeno una legislatura (art. 7; analogamente legge regionale 17/2012 Lombardia, art. 1.10 e legge regionale 5/2015 Marche, art. 2.1). Va notato che la Regione Marche sceglie di posticipare l’effettività del divieto alle legislature successive a quella in cui è entrata in vigore la relativa legge (legge regionale 5/2015, art. 11).
Assimilabile al divieto di terzo mandato è la previsione del limite dei mandati per i consiglieri regionali introdotta dalla Regione Veneto (legge regionale 1/2015, art. 1.4 «Non possono essere immediatamente ricandidati consiglieri regionali coloro che hanno rivestito per due mandati consecutivi la carica di componente del Consiglio regionale»). Tuttavia, la legge veneta rinvia l’applicazione di questa norma alle elezioni successive all’entrata in vigore della legge medesima.
La seconda modifica riguarda il premio di maggioranza. Il tema presenta vari aspetti: qui ci si limita a segnalarne tre.
Il primo aspetto riguarda la soglia minima. La Regione Marche ha stabilito che il premio di maggioranza scatta soltanto se viene conseguito un certo livello di consensi, in linea con la sent. 1/2014 della Corte costituzionale che ha giudicato incostituzionale la legge 270/2005 fra l’altro proprio per l’assenza di una soglia minima. La Regione ha fissato al 34% la soglia sotto la quale non viene assegnato il premio (art. 10.1 legge regionale 5/2015). Analogo orientamento ha assunto la Regione Sardegna, addirittura prima della sentenza della Corte, che peraltro ha fissato una soglia piuttosto bassa, pari al 25%, ragion per cui il premio potrebbe arrivare a raggiungere addirittura la consistenza del 30% (legge regionale 1/2013 Sardegna, art. 13.2 lett. b), fermo restando che in linea ipotetica potrebbe essere anche più consistente nelle Regioni che non hanno introdotto la soglia minima.
Atre Regioni affrontano la questione del sbilanciamento eccessivo fra maggioranza e minoranza consiliare mediante una diversa soluzione consistente nella “clausola di garanzia” che riserva alle minoranze una certa quota di seggi (legge regionale Toscana 51/2014, art. 17.2 e legge regionale Umbria 4/2015, art. 4.1-quater).
Il secondo aspetto riguarda l’entità del premio che viene graduata a misura del consenso conseguito alle elezioni. Alcune Regioni scelgono di calibrare il premio su due livelli (legge regionale Lombardia, art. 1.24 che distingue un premio pari al 55%, qualora il Presidente eletto abbia raggiunto meno del 40% dei voti, e un premio del 60% se il Presidente ha superato quel livello di consensi; lr Toscana, art. 17.1), altre addirittura su tre livelli (legge regionale Marche 5/2015, art. 10; legge regionale 7/2015 Puglia, art. 15.6). In alcune ipotesi la graduazione muove dall’idea che il premio debba essere più consistente se il consenso è maggiore (legge regionale Marche); in altre ipotesi dal concetto opposto secondo cui il premio deve essere maggiore a fronte di un consenso minore allo scopo, si deve presumere, di assicurare la governabilità (legge regionale Toscana).
Il terzo aspetto riguarda l’entità del premio. Al riguardo va segnalato l’orientamento ondivago del Consiglio regionale della Calabria che inizialmente ha innalzato il premio al 60% (legge regionale 8/2014) e poi, dopo poco, l’ha riportato al 55% (legge regionale 19/2014). Inoltre, va fatto cenno a quelle correzioni normative che si sono rese necessarie in conseguenza della riduzione del numero dei consiglieri regionali imposta dal legislatore statale, qualora la legge elettorale utilizzi il parametro del numero dei consiglieri (es. legge regionale Campania 3/2015, art. 1.1 che sostituisce l’indicazione precedente di 39 consiglieri con 32 a seguito della riduzione del numero dei componenti da 60 a 50 decisa con legge regionale 6/2014).