In argomento, dello stesso Autore, si veda il contributo dedicato a Il finanziamento e le principali leggi di spesa nel settore sanitario della Regione Sardegna, in questo stesso numero della Rivista.
L’articolo 4, comma 1, lettera i) dello Statuto della Sardegna attribuisce alla Regione una competenza legislativa concorrente in materia di igiene e sanità pubblica nei limiti dei principi stabili dalle leggi dello Stato.
Il finanziamento della edilizia sanitaria è rimesso alla previsione dell’art. 20 della legge finanziaria 1988, col quale si è dato esecuzione ad un programma pluriennale di interventi finalizzati alla ristrutturazione edilizia ed all’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nonché alla realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, con interventi finalizzati al riequilibrio territoriale delle strutture.
L’art. 48, comma 2, secondo periodo, stabilisce che per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano gli obiettivi di finanza pubblica devono essere realizzati secondo criteri e procedure stabiliti d’intesa tra il Governo ed i presidenti delle giunte regionali e provinciali nell’ambito delle procedure previste negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
In materia di Patto di stabilità interno, la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti per le regioni a statuto speciale e le province autonome si realizza con le modalità stabilite dall’articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
L’art. 1, comma 834, ha sostituito l’articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, modificando il regime delle entrate. Ciò è avvenuto con legge ordinaria, in accordo con l’art. 54, comma 5, dello stesso Statuto. La nuova formulazione dispone ora che:
“Le entrate della regione sono costituite:
a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;
b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell’energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione;
c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;
d) dai nove decimi dell’imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;
e) dai nove decimi della quota fiscale dell’imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;
f) dai nove decimi del gettito dell’imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall’ISTAT;
g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;
i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;
l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;
m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici.
Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione”.
Il successivo comma 836, dispone che dal 2007 la regione Sardegna provveda al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio Sanitario Nazionale sul proprio territorio, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.
Il comma 838 prevede che la nuova compartecipazione della regione Sardegna al gettito erariale entri a regime dall’anno 2010.
A riguardo, il comma 839 precisa, inoltre, che per gli anni 2007-2009 la quota dei nove decimi dell’imposta sul valore aggiunto sui consumi è attribuita sino alla concorrenza dell’importo risultante a carico della regione per la spesa sanitaria dalle delibere CIPE per gli stessi anni 2007-2009, aumentato dell’importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
La legge istituisce il “Sistema integrato dei servizi alla persona”, per il quale, ai sensi dell’art. 8, la Regione svolge le funzioni di programmazione, indirizzo, verifica e valutazione, garantendo nel contempo l’attuazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché l’integrazione con la programmazione sanitaria.
Il sistema integrato è finanziato con le risorse stanziate dai Comuni, dalla Regione, dallo Stato e dall’Unione europea (art. 24). A tale scopo, la Regione istituisce il “Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona” (art. 25).
L’art. 26 dispone che il finanziamento del servizio sanitario regionale sia assicurato dal “Fondo sanitario regionale”, costituito dai fondi assegnati alla Regione o da questa acquisiti ai sensi della normativa vigente, nonché, dalla quota regionale di partecipazione alla spesa sanitaria e dai fondi regionali destinati a finanziare eventuali livelli integrativi di assistenza definiti a livello regionale.
Il Fondo è ripartito mediante i criteri individuati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di sanità.
Con l’art. 32, la legge finanziaria regionale 2007 ha previsto l’intervento della Regione al fine di promuovere l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, sulla base del Piano regionale dei servizi sanitari, per la realizzazione di reti di servizi integrate, con riguardo alle principali patologie, nonché per il potenziamento della medicina specialistica extraospedaliera.
In accordo con il programma di welfare regionale, avviato dalla legge regionale n. 23/2005, l’art. 34 ha istituito il “Fondo regionale per la non autosufficienza”[1], alimentato da risorse regionali, statali e comunitarie, con lo scopo di sostenere le persone non autosufficienti e le loro famiglie. La valutazione della condizione di non autosufficienza è effettuata con criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
In particolare, il fondo finanzia alcuni interventi assistenziali disposti dal legislatore regionale per: a) azioni di integrazione socio-sanitaria; b) piani personalizzati per persone con disabilità grave; c) il finanziamento del programma sperimentale “ritornare a casa”; d) il finanziamento di leggi regionali a favore di soggetti con particolari patologie.
La regione Sardegna ha istituito dei centri antiviolenza e case di accoglienza per le vittime di violenza e per i figli minori il cui finanziamento grava su un fondo regionale, ai sensi dell’art. 12, comma 1. La capienza del fondo è integrata dalle risorse di cui al decreto legge n. 93/2013, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante, tra le altre, disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere.
L’art. 12, concernente le disposizioni in materia di sistema sanitario regionale, prevede che la Regione, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse economiche del sistema sanitario regionale, istituisca, con deliberazione della Giunta regionale, delle macroaree, a cui siano attribuite – tra l’altro – le funzioni di gestione del patrimonio delle aziende in esse ricadenti.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, a partire dall’anno 2012, il Servizio sanitario regionale non è finanziabile in deficit. Inoltre, in virtù del disposto del comma 2 dell’articolo in esame, la Regione risolve il contratto e dichiara decaduto il Direttore generale che non raggiunga gli obiettivi prefissati dall’Amministrazione regionale, con particolare riferimento all’efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari, e l’equilibrio economico finanziario di bilancio rispetto alla preventiva assegnazione delle risorse finanziarie.
[1] A livello nazionale, con l’art. 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), è stato istituito presso il Ministero della Solidarietà Sociale il “Fondo per le non autosufficienze” (FNA), allo scopo di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale per le persone non autosufficienti.