Archivio rubriche 2015

La limitata potestà legislativa regionale in prorogatio (2/2015)

Sentenza n. 55/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 31/03/2015 – Pubblicazione in G. U. 08/04/2015 n. 14

Motivo della segnalazione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con due distinti ricorsi (nn. 49 e 58 del 2014) ha impugnato nell'intero testo la legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative) e la legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014), lamentando la violazione dell'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006, in riferimento all'art. 123 della Costituzione, in quanto il Consiglio regionale avrebbe esorbitato dai limiti propri della sua condizione di organo in prorogatio.

Richiamando i propri precedenti (sentt. Nn- 196/2003 e 181/2014), la Corte ricorda come l'istituto della prorogatio «non incide [...] sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto».

Nel caso di specie, il mandato del Consiglio regionale dell'Abruzzo era scaduto il 14 dicembre 2013, al termine del quinquennio di durata in carica dell'organo, decorrente dalle precedenti elezioni regionali, che si erano svolte il 14 e 15 dicembre 2008. Con successivo decreto del 14 gennaio 2014, n. 6, il Presidente della Giunta regionale aveva indetto le nuove elezioni regionali per il giorno 25 maggio 2014.

La legge regionale n. 23 del 2014 è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta n. 183 del 15 aprile 2014 e la legge regionale n. 32 del 2014 nella seduta n. 184 del 29 aprile 2014.

Le norme impugnate erano state quindi approvate successivamente allo scioglimento del Consiglio e, dunque, in regime di prorogatio.

In questa fase, i Consigli regionali «dispongono di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza» (C. cost. sent. n. 468 del 1991); pertanto, in mancanza di esplicite indicazioni contenute negli statuti, devono limitarsi al «solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari e urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili», dovendo «comunque astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori» (C. cost. sent. n. 68 del 2010).

Lo statuto regionale reca un'esplicita limitazione ai poteri esercitabili dal Consiglio regionale nel periodo successivo alla scadenza del mandato, circoscrivendoli ai soli «interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità» (art. 86, comma 3, lettera a), circostanze che devono essere espressamente dichiarate e motivate dal Consiglio regionale.

L'art. 12 della legge regionale n. 23 del 2014 argomenta l'urgenza dell'intervento nell'esigenza di adeguare - nell'imminenza delle elezioni regionali e del contestuale svolgimento di un referendum consultivo − la disciplina sulla composizione degli uffici di sezione, nei casi di accorpamento fra consultazioni elettorali e referendarie.

L'art. 11 della legge regionale n. 32 del 2014, giustifica l'urgenza di incrementare la spesa per il «Sostegno alimentare alle persone in stato di povertà» con la circostanza secondo la quale il relativo capitolo di bilancio era stato progressivamente svuotato, fino ad arrivare a 0 euro, come risulta dalla risoluzione approvata dal Consiglio regionale l'8 aprile 2014.

Tali due questioni vengono ritenute non fondate dalla Corte.

Viceversa, in relazione all'art. 9 della legge regionale n. 32 del 2014, si ritiene che sia stato legittimamente approvato dal Consiglio regionale in quanto l'urgenza è connessa alla sottoposizione a sequestro di impianti che producono emissioni insalubri nell'atmosfera.

La questione viene quindi affrontata nel merito, portando alla declaratoria di illegittimità costituzionale per violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, poiché detta una disciplina delle sanzioni, per le violazioni in materia di emissioni nell'atmosfera, difforme da quanto previsto dall'art. 278 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633