Sentenza n. 57/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 31/03/2015 – Pubblicazione in G. U. 08/04/2015 n. 14
Motivo della segnalazione
Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria solleva q.l.c. dell'art. 30, c. 5, del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), ritenendo che tale disposizione fosse applicabile anche nel giudizio a quo, introdotto anteriormente alla sua entrata in vigore.
La Corte ritiene che il Tribunale rimettente non abbia tenuto adeguatamente conto della disposizione di cui all'art. 2 del Titolo II dell'Allegato 3 (Norme transitorie) del decreto stesso, a mente del quale «Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice [del processo amministrativo] continuano a trovare applicazione le norme previgenti».
Tale disposto non è altrimenti interpretabile che nel senso della sua riferibilità anche (e a maggior ragione) all'ipotesi di successione tra un termine sostanziale, qual è quello di prescrizione, ed un termine processuale precedentemente non previsto, quale appunto il termine di decadenza sub art. 30 citato, essendo una diversa lettura della predetta disposizione (nel senso, restrittivo, della sua riferibilità solo a termini processuali «in corso») innegabilmente contra Constitutionem.
Ed invero, una lettura restrittiva avrebbe senz'altro compromesso la tutela ma della esistenza stessa della situazione soggettiva (così, da ultimo, anche Consiglio di Stato, sezione terza, 22 gennaio 2014, n. 297).
Applicandosi quindi il previgente regime della prescrizione quinquennale, in ordine al quale manca ogni riferimento nel ricorso, compromettendo conseguentemente la valutazione sulla rilevanza della questione, la Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, nonché all'art.117, comma primo, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).