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Concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica: illegittimità di incrementi unilateralmente imposti dal legislatore statale in violazione delle norme di attuazione degli statuti speciali (2/2015)

Sentenza n. 65/2015 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 17/04/2015 - Pubblicazione in G.U. 22/04/2015 n. 16

Motivi della segnalazione:

La decisione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una normativa statale (art. 35, commi 4 e 5 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27) che aveva previsto un incremento del concorso alla finanza pubblica delle Regioni ad autonomia speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano – più precisamente, un incremento di 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, in relazione alle maggiori entrate generate nei rispettivi territori dagli aumenti delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti da alcuni decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2011 – nella parte in cui tale incremento era unilateralmente imposto alle ricorrenti Regioni Valle d'Aosta e Sicilia.

L'imposizione unilaterale, in quanto non rispetta le condizioni previste dalle norme di attuazione degli Statuti speciali affinché il gettito dell'accisa sull'energia elettrica, altrimenti interamente spettante alle Regioni ricorrenti, possa essere riversato, in parte o in tutto, allo Stato, determina infatti la lesione dei parametri statutari invocati dalle stesse ricorrenti (artt. 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50, l. cost. n. 4/1948, Statuto speciale per la Valle d'Aosta; artt. 36 e 43 l. cost. n. 2/1948, Statuto speciale della Regione Sicilia), oltre che la lesione della loro autonomia finanziaria. Le condizioni a cui il legislatore statale avrebbe dovuto attenersi si rinvengono, per quanto riguarda la Regione Valle d'Aosta, negli artt. 4 , comma 1, lett. a) e 8, l. n. 690/1981, dove si richiede, allo scopo indicato, la destinazione del gettito a «copertura di nuove o maggiori spese che sono da effettuare a carico del bilancio statale», nonché una specifica determinazione ministeriale sulla misura del "riversamento", che deve essere adottata «d'intesa» con il Presidente della Giunta regionale. Per quanto riguarda la Regione Sicilia, l'art. 2, d.P.R. n. 1074/1965 dispone invece che "spettano alla Regione siciliana [...] tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime)".

Come la Corte afferma nel considerato n. 4.1.1 (e poi ribadisce, in termini analoghi, nel considerato n. 4.2.1.): "La norma denunciata prevede, in termini espliciti, una correlazione diretta tra l'incremento del gettito dell'accisa e la maggiorazione del contributo richiesto alle Regioni a statuto speciale. Pertanto, nella sostanza, essa equivale a una riserva all'Erario dell'anzidetto incremento di gettito, la quale però non soddisfa le condizioni" sopra indicate, "per di più senza la necessaria preventiva enunciazione dei criteri sulla base dei quali detto incremento è stato quantificato" (ulteriore profilo di illegittimità costituzionale secondo il precedente della sentenza n. 19 del 2015, espressamente richiamato).

Fra i motivi di impugnazione era stata indicata (dalla Regione Valle d'Aosta) anche la lesione del principio di leale cooperazione, ma la Corte non si pronuncia né su questo né su altri motivi di incostituzionalità segnalati dalle ricorrenti, ritenendoli assorbiti dall'accertato vulnus delle previsioni statutarie.

Osservatorio sulle fonti

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