Nel gennaio 2016, l’IVASS ha adottato il regolamento n. 17 recante disposizioni in materia di valutazione del rischio e della solvibilità di cui al Titolo III (Esercizio dell’attività assicurativa), Capo I (Disposizioni generali), Sezione II (Sistema di governo societario), articolo 30-ter, e al Titolo XV (Vigilanza sul gruppo) Capo III (Strumenti di vigilanza sul gruppo), articolo 215-ter del codice delle assicurazioni private come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La normativa in commento si rivolge specificamente alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, nonché alle imprese di partecipazione assicurativa e a quelle di partecipazione finanziaria mista italiane che controllano almeno un’impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in Italia, in uno Stato membro o in uno Stato terzo; imprese, aventi tutte il preciso compito di calcolare la solvibilità del gruppo.
Al di là delle evidenti particolarità di natura tecnica della disciplina di cui al presente regolamento, è da rilevare, anzitutto, la complessità del quadro normativo di riferimento.
Il regolamento risulta attuativo degli artt. 220 e 233 della direttiva Solvency II[1], quale disciplina di dettaglio del metodo di calcolo della solvibilità di gruppo (art. 220) e, in particolare, della modalità di calcolo standard (art. 230) di gruppo. Si tratta di previsioni che, come si legge nella relazione di accompagnamento, «per il loro contenuto tecnico», l’art. 216-sexies del Codice – norma attributiva del potere regolamentare in esame – ha ritenuto opportuno rinviare alla normativa secondaria IVASS. Non solo: con l’atto normativo in questione vengono, altresì, recepite le Linee Guida emanate da EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority), dirette a garantire l’uniforme applicazione del nuovo regime sul territorio europeo, composte a loro volta da un gruppo eterogeneo di atti europei recepiti con strumenti di nazionale di differente natura e, dunque, di diverso impatto sulla normativa nazionale. Il quadro normativo – così prospettato – è integrato da ulteriori previsioni contenute in altra fonte di rango europeo, ovvero nel Regolamento delegato n. 2015/35.
Il regolamento n. 17, dunque, riordina interamente la materia della solvibilità di gruppo, abrogando conseguentemente il Regolamento ISVAP n 18 del 2008. Esso tuttavia, secondo quanto chiaramente riportato nella citata relazione di accompagnamento, a differenza di tale precedente atto normativo, non contiene una trattazione puntuale in tema di modulistica per il calcolo della solvibilità di gruppo, rinviando, piuttosto, ad altro regolamento di esecuzione dell’Unione europea in materia di presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza.
Pertanto, considerata la fitta presenza di norme – sia pur dettagliatamente – regolative del potere di normazione secondaria qui in commento, ne viene una disciplina di non facile interpretazione e fruizione da parte dei destinatari. È quanto emerge altresì dagli esiti della consultazione pubblica, in occasione della quale i due commentatori intervenuti (ANIA e Ordine degli attuatori) hanno rilevato che «il documento in oggetto rappresenta una bozza di regolamento che recepisce, a livello nazionale, specifiche norme generali europee con limitate indicazioni operative […]» (così, in particolare, si legge nelle Osservazioni generali ANIA).
Per il testo del regolamento e la relazione di accompagnamento: www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/PageRegolamentiDetail.jsp
Per l’esito della consultazione: www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/PageEsitiFasePubblicaConsultazione.jsp?nomeSezione=NORMATIVA&ObjId=192581
[1] Si tratta della direttiva 2009/138 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, volta ad armonizzare la legislazione assicurativa europea, soprattutto con riferimento al valore della riserva di capitale che le compagnie di assicurazione europee devono avere affinché possa limitarsi il rischio di insolvenza.